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DLA Piper: modifiche su trust, successioni e donazioni

8/9/2024 | Antonio Longo e Angela Dulcetti, avvocati di DLA Piper

La novità che appare più rilevante è la possibilità di aderire a un regime opzionale, con la facoltà di corrispondere l’imposta di donazione a ogni conferimento di beni e diritti al trust


Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare in aprile un decreto legislativo che mira a riordinare i tributi indiretti (diversi dall’IVA) con modifiche che impatteranno in maniera significativa sull’imposta sulle successioni e donazioni e in materia di fiscalità del trust, rendendo questo strumento sempre più rilevante nel panorama fiscale e nell’ambito della pianificazione patrimoniale successoria. 

Il recente schema di decreto legislativo di riforma delle imposte sulle successioni e donazioni chiarisce alcuni profili legali alla fiscalità dei trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione, introducendo, al contempo, alcune importanti novità.

Anzitutto, in ossequio ai principi generali in materia di territorialità dell’imposta di successione e donazione, viene specificato che laddove il disponente sia residente in Italia al momento della segregazione dei beni in trust l’imposta si rende dovuta in relazione ai beni e ai diritti ovunque esistenti - sia in Italia sia all’estero - trasferiti ai beneficiari. Diversamente, laddove il disponente sia residente all’estero, l’imposta troverà applicazione limitatamente ai beni e ai diritti presenti nel nostro Paese. 

La novella conferma, peraltro, quanto era già stato espresso dall’Agenzia delle entrate nella Circolare 34/E/2022, secondo cui i presupposti di territorialità del tributo devono essere verificati al momento del conferimento dei beni in trust. 

Inoltre, è confermata l’impostazione già fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità in virtù della quale, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, la tassazione debba operare al momento di “uscita” dei beni segregati, ossia quando questi vengono attribuiti dal trustee ai beneficiari generando il loro gratuito arricchimento. 

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La vera e più rilevante novità della riforma è poi la possibilità di aderire ad un regime opzionale, alternativo alla tassazione in “uscita”, con la facoltà di corrispondere l’imposta di donazione in anticipo, in occasione di ciascun conferimento di beni e diritti al trust ovvero all’apertura della successione in caso di trust “testamentario”. 

Tale opzione dovrà essere esercitata dal disponente oppure dal trustee in caso di trust testamentario

Una volta esercitata l’opzione, troveranno applicazione le regole generali di applicazione del tributo successorio o donativo, ivi comprese le aliquote e le franchigie coerenti con il rapporto di parentela tra disponente e beneficiario vigenti al momento del conferimento. 

Si tratta di una alternativa di particolare interesse che, si ritiene, aumenterà la diffusione di questo strumento nel prossimo futuro e che risponde all’obiettivo di garantire ai contribuenti una tassazione certa e una legittima programmazione fiscale

Ad oggi, infatti, l’Italia presenta un regime fiscale particolarmente favorevole per i trasferimenti di beni o diritti per donazione o mortis causa: le aliquote fiscali (dal 4% all’8%) applicate nel nostro Paese, unitamente alle soglie di esenzione previste, sono considerate tra le più favorevoli d’Europa.

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