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Tied Agent

Tied Agent

2/19/2024

All’interno della Direttiva MiFID (Market in Financial Instruments Directive) vi è contemplata la figura del consulente finanziario, denominata TIED AGENT (traducendo nella nostra lingua “agente collegato”).

Introduzione 

L’articolo numero 4 c25 indica la figura del Tied Agent: persona fisica o giuridica, che sotto la responsabilità di un'unica impresa di investimento, promuove i servizi e i prodotti finanziari dell’impresa in cui lavora, colloca strumenti finanziari e presta servizio di consulenza  presso clienti.

Sul piano giuridico il Tied Agent coincide con la figura professionale del consulente finanziario. Si differenzia dal ruolo di intermediario, in quanto non è responsabile dell’attività che svolge e della politica dei servizi/prodotti offerti ai clienti. Il Tied Agent si inquadra sulla base di un contratto di agenzia, quindi ha un rapporto di tipo stabile, continuativo e professionale proprio come il Consulente Finanziario.

L’articolo numero 23 c.2 prevede che gli Stati Membri  prescrivono che le imprese di investimento che decidono di avere degli agenti al loro servizio, mantengano la responsabilità incondizionata e piena per qualsiasi azione o anche omissione compiuta dai propri agenti (consulenti finanziari o agenti) quando operano per loro conto.

Gli Stati Membri  possono consentire ai Tied Agent e Consulenti Finanziari collegati, che operano nel proprio territorio, di amministrare fondi e strumenti di tipo finanziario dei propri clienti per conto e sotto la responsabilità dell’impresa di investimento. Nel caso in cui si tratta di un attività transfrontiera, sempre nel territorio di uno Stato membro, vale lo stesso principio per gli agenti, i Consulenti Finanziari possono svolgere il proprio lavoro sotto la responsabilità e sotto lo stesso controllo della propria impresa d’investimento.

Di seguito sono elencati  gli elementi che caratterizzano un Tied Agent sono:

  • l’iscrizione a un albo pubblico;
  • i requisiti di onorabilità;
  • I requisiti di  professionalità;
  • il monomandato (ovvero il divieto di operare per altri intermediari che non sono l’impresa di investimento per conto della quale si opera);
  • la responsabilità totale dell’impresa d’investimento per azioni o omissioni compiute da parte dell’agente collegato;
  • libertà professionale;
  • libertà di concorrenza.

Il legislatore deve prevedere che l’agente collegato all’impresa d’investimento debba essere in possesso di conoscenze generali, di tipo commerciale e professionale adeguate in modo da essere in grado di comunicare in maniera adeguata e precisa tutte le informazioni concernenti il servizio/prodotto  proposto al cliente o potenziale cliente.

Gli agenti (Tied Agent o consulente finanziari) collegati ad un impresa d’investimento sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui operano.

Le innovazioni introdotte dalla normativa MiFID sono di rilevante importanza e,in particolare per quanto riguarda  la consulenza finanziaria e sono tre:

  1. il consulente finanziario è un agente monomandatario e non un consulente;
  2.  Per consulenza finanziaria si intende un servizio finanziario specifico, libero da promozione e collocamento;
  3. La consulenza finanziaria si configura in particolari casi in conflitto di interessi con il collocamento di prodotti finanziari.

Riassumiamo tutto ciò che riguarda la figura professionale del Consulente Finanziario secondo le vari articoli dei Decreti emanati a proposito:

  • art.23 Dir 2004/39/CE, il Consulente Finanziario non è un consulente.
  • Secondo il TUF art.31 comma 2  : è un Consulente Finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario esercita la sua professione  fuori sede. L’attività di Consulente Finanziario si esercita esclusivamente nell’interesse di un singolo soggetto abilitato, che può essere un impresa d’investimento o una banca;
  • TUF art. 30 e 31: il consulente è il soggetto abilitato a “promuovere e collocare” fuori sede strumenti e servizi finanziari;
  • cfr. CONSOB, delibera 16736 art. 108:  Il Consulente Finanziario non è  abilitato ad erogare consulenza in autonomia;
  • cfr. CONSOB , del 16736 art 108 c. 6: Il Consulente Finanziario, al contrario del consulente finanziario, può essere remunerato solo ed esclusivamente dal proprio intermediario, ma in nessun caso dal proprio cliente;

L’attività caratteristica della figura del Consulente Finanziario  è quindi la promozione ed il collocamento di prodotti/servizi finanziari e non la consulenza, cioè il Consulente Finanziario non può  formulare “in proprio” raccomandazioni personalizzate specifiche.

Se vuoi avere ulteriori informazioni riguardo il mondo dei Consulenti Finanziari ti consigliamo di leggere le nostre guide dedicate alla professione:

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