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MiFID II

MiFID II

2/19/2024

MiFID II introduce importanti modifiche nel mercato finanziario europeo.MIFID II è considerata una tra le Direttive a maggiore impatto nei confronti degli intermediari finanziari (banche, SGR, SIM, etc.).

Introduzione 

Contenuti e soggetti coinvolti nella direttiva MiFID II

MiFID II introduce importanti modifiche nel mercato finanziario europeo.

MIFID II è considerata una tra le Direttive a maggiore impatto nei confronti degli intermediari finanziari (banche, SGR, SIM, etc.).

MiFID II non solo riprende gli obiettivi della direttiva originale (MIFID), ma ne amplifica il campo di azione.
In particolare, dovrebbe stendere l'ambito di applicazione della direttiva agli strumenti finanziari non regolamentati, e riguarderà anche i soggetti che attualmente operano su diverse piazze finanziarie, includendo operazioni particolari, come "over the counter" e le "commodities".

 

Inoltre MiFID II si collegherà con altre normative/direttive in fase di revisione/elaborazione, quali:

  • OTC regolamentazione degli strumenti derivati;
  • regolamentazione delle infrastrutture di post-trading OTC (EMIR: European Market Infrastructure Regulation);
  • MAD: aggiornamento della Direttiva Market Abuse;
  • SDA: regolamentazione dei Sistemi di Deposito Accentrato;
  • regolamentazione delle differenze in termini di trattamento legale dei titoli (Securities Law Directive, SLD).
     

Le categorie/tipologie di soggetti interessati sono:

  • Banche di investimento;
  • SGR tradizionali (Società di Gestione del risparmio), immobiliari e speculative;
  • SIM (Società di investimento mobiliare), Broker e Dealer;
  • Gestori di mercati regolamentati, di infrastrutture di mercato (es. piattaforme di trading, data aggregator) e internalizzatori sistematici;
  • Banche e società che forniscono servizi di consulenza e gestione di patrimoni;
  • Energy & Commodity player.

MiFID II porterà importanti cambiamenti lungo l’intera filiera delle istituzioni finanziarie.

 

Internamente all’azienda, MiFID II inciderà:

  • livello strategico, condizionando le modalità del business scelto nonché i modelli di “governante”;
  • a livello operativo, richiedendo importanti interventi sui processi, sulle procedure e sulla infrastruttura tecnologica.
    L’impatto più significativo al di fuori delle imprese d’investimento sarà sulle modalità di interazione dell’impresa stessa con i mercati, con i clienti e tutti i soggetti coinvolti nelle compravendite.

Di seguito vengono elencati alcuni dei cambiamenti apportanti per la nuova MiFID II su alcune aree.

 

Per quanto riguarda la STRUTTURA DEL MERCATO:

  • Definizione dei “requisiti di ammissione al Trading”;
  • Nuova e più ampia definizione dei mercati di scambio organizzativi;
  • Rafforzamento della vigilanza su tutti i mercati di scambio organizzativi;
  • Nuova e più ampia definizione di trading automatizzato (incluso il trading ad alta frequenza).
     

Sulla TRASPARENZA PRIMA E DOPO LA VENDITA:

  • Estensione dei requisiti di trasparenza prima e dopo “trading”;
  • Richiesta per le società che operano sui mercati OTC di segnalare gli scambi in specifici report di post trading;
  • Pubblicazione tempestiva dei dati di post trading.

 

Sul CONSOLIDAMENTO DEI DATI di post trading:

  • Introduzione di specifici criteri per il consolidamento dei dati di post trading a livello Europeo;
  • Riduzione dei costi di accesso ai dati di post trading per gli investitori.

 

Per quanto riguarda i DERIVATI SULLE MATERIE PRIMA:

  • Maggiori poteri ai Regolatori al fine di un controllo più rigoroso delle posizioni in derivati su materie prime;
  • Applicazione di MiFID II alle Commodity Firms.

 

SEGNALAZIONI E ALLINEAMENTO SULLE TRANSAZIONI finanziarie:

  • Allineamento dei requisiti MiFID e Market Abuse;
  • Estendere gli obblighi di segnalazione degli strumenti finanziari ammessi sul MTF e OTF.

 

Massima PROTEZIONE per i Clienti/INVESTITORI:

  • Innalzamento del livello di informazione fornite ai clienti sui prodotti finanziari complessi;revisione della normativa sugli “inducements”.
     

Comprendere la normativa, gestire le sfide di business, cogliere le opportunità strategiche, pianificare l’implementazione sono solo alcuni dei punti da tenere in considerazione.

MiFID II impone requisiti impegnativi a tutti i soggetti operanti nei mercati finanziari e richiede il coinvolgimento di diverse figure professionali esperte, interni all’impresa ed esterni, per l’opportuna  gestione dei cambiamenti organizzativi e dei sistemi di trading.

Solo una reazione tempestiva consentirà di cogliere le opportunità che ne scaturiranno dalla introduzione di questa direttiva; pianificando proattivamente la ristrutturazione del business e minimizzando i costi del cambiamento.

Le società per essere pronte all’attuazione dei principi riportati nella direttiva MiFID, dovranno essere impegnate sulle seguenti aree di attività:

  • Strategia, cioè valutare le opzioni strategiche scaturite dalla direttiva MiFID II;
  • conto economico: analizzare gli impatti potenziali che la direttiva porterà sulla struttura dei ricavi;
  • pianificazione: sistemare le tempistiche, definire quali sono le priorità e valutare i costi di implementazione necessari;
  • regolamentazione: verificare le connessioni e le differenze  con gli altri cambiamenti normativi in atto e coordinare gli interventi necessari;
  • politica aziendale: analizzare gli impatti che la politica aziendale porta sugli investitori;
  • formazione: formare il personale dipendente al fine di gestire in maniera tempestiva il cambiamento.
     

MIFID II e i requisiti professionali del Consulente Finanziario
L'entrata in vigore della MiFID II è stato posticipato al 3 gennaio 2018 ma le operazioni per adeguare le normative nazionali alla direttiva europea 2014/65/UE continuano ininterrottamente.

La Consob, basandosi sulle "Guidelines for the assessment of knowledge and competence" dell'ESMA, in occasione della consultazione risalente  allo scorso dicembre 2016, si è concentrata sui seguenti punti:

  • l'elenco dellle qualifiche che soddisfano i criteri stabiliti dall'ESMA;
  • il periodo di tempo ritenuto necessario per l'acquisizione di un'esperienza adeguata a comprovare il possesso delle competenze e conoscenze necessari per l'espletamento dei compiti assegnati;
  • il periodo di lavoro "sotto supervisore"da parte del personale privo di qualifiche idonee e/o dell'esperienza adeguata.  

Per svolgere la professione di consulente finanziario sarà importante rispettare nuovi requisiti:

  • il diploma di laurea, con superamento di esami sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti ESMA o, in alternativa un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrati da un ulteriore titolo o abilitazione che preveda il superamento di uno specifico esame sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli orientamenti dell'ESMA;
  • l'iscrizione all'Albo di categoria*, la Consob indica a *12 mesi la durata dell'esperienza lavorativa idonea a dimostrare le capacità di svolgere il servizio di consulenza da parte di coloro che possiedono un diploma di laurea o di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale integrati dall'esame di valutazione riconosciuto a livello internazionale o europeo.

Infine, la Consob ipotizza di prevedere la possibilità per il personale che non sia in possesso di una qualifica idonea e/o di un'esperienza adeguata di operare "sotto supervisione" per un termine massimo di 4 anni, fino al conseguimento dei requisiti stabiliti dell'ESMA.

 

MIFID II e il sistema di remunerazione
Dai primi commenti  è emersa anche l’intenzione della Commissione Europea di rendere obbligatoria l’indipendenza nelle attività di consulenza, cioè chi esercita tale professione non può richiedere compensi/incentivi di alcun tipo, ma l'unico compenso ritenuto valido è quello che è disposto a pagare il cliente.

Nel nuovo tipo di sistema di consulenza descritto all’interno della bozza di consultazione, relativa alla revisione della MiFID, l'intermediario (Banca, SIM, etc.) deve spiegare al cliente in maniera chiara e trasparente  il livello e la tipologia di consulenza, il grado di autonomia e di indipendenza che riesce a garantire ed il compenso che il cliente deve dare.

Ciò significherebbe in poche parole che per i promotori finanziari si avrà un nuovo sistema di remunerazione fondato su parcella/compenso diretto pagato dal cliente.

Tra gli addetti ai lavori vi sono ovviamente tante perplessità.

Considerare la consulenza indipendente e a pagamento l'unico modo possibile di vendere prodotti/servizi finanziari e limitativo ed inoltre verrebbero esclusi molti tipi di professionisti, che finora hanno esercitato attività di consulenza, mentre sarebbe molto più auspicabile una maggiore attenzione al profilo personale del cliente e alle sue effettive esigenze, lasciando libero il mercato.

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