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Come diventare Consulente Finanziario

Come diventare Consulente Finanziario

2/19/2024

Il Consulente finanziario è un professionista che, in qualità di dipendente di una Banca o di una Società, o come agente o monomandatario, esercita l’offerta di strumenti economici/finanziari e servizi di investimento fuori dalla sede.

Introduzione 

l Consulente Finanziario è un professionista che, in qualità di dipendente di una Banca o di una Società, o come agente o monomandatario, esercita l’offerta di strumenti economici/finanziari e servizi di investimento fuori dalla sede. Questo tipo di professionista può esercitare la sua professione solo ed esclusivamente se iscritto all’Albo unico dei Consulenti Finanziari.

L’albo unico dei Consulenti Finanziari è articolato in sezioni territoriali ed è gestito dall’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari).

La figura del CF (Consulente Finanziario) è stata introdotta dall’art. 5 della legge del 2/01/1991  n°1, nell’ordinamento giuridico, attualmente regolata dall’art. 31 del Decreto Legislativo del 24/02/1998, n°58 (denominato T.U.F) e dalle sue successive modifiche. Secondo questo decreto si definisce PF la persona fisica (dipendente, agente o mandario) che esercita fuori sede ai sensi della Direttiva 2004/39/CE l’attività di consulente di prodotti finanziari e servizi di investimento nell’interesse di un unico soggetto, il quale può essere una Banca, una SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) o una SGR (Società di Gestione del Risparmio).

Per potersi iscrivere all’Albo unico Nazionale del CF gestito dall’OCF si devono avere:

  • requisiti di onorabilità;
  • requisiti di professionalità.
     

REQUISITI DI ONORABILITÀ PER POTERSI ISCRIVERE ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI
I requisiti di Onorabilità sono quelli descritti dal Decreto Ministeriale 472/1998 e sono:

  • non essere inabilitato, interdetto, fallito e neanche condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche nel caso in cui sia solo temporanea, dai pubblici uffici o la non capacità ad esercitare uffici direttivi (Codice Civile articolo 2382);
  • non essere stato sottoposto a misure preventive come previsto dalla normativa antimafia, fatta eccezione nel caso in cui si ha la riabilitazione;
  • non essere stato in passato condannato con una sentenza irrevocabile, e anche in questo caso fatta eccezione nei casi di riabilitazione.
     

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ
I requisiti di professionalità devono essere verificati dall’APF attraverso rigorosi criteri di valutazione che tengono conto dell’esperienza pregressa professionale del soggetto che si vuole iscrivere all’Albo CF, validamente documentata. Del titolo di studio posseduto, che non può essere per un’aspirante consulente finanziario inferiore al diploma di scuola media superiore relativo ad un corso di studi di durata quinquennale (va bene anche il diploma conseguito al termine di un corso di studi di 4 anni con anno integrativo).

Possono ottenere l’inserimento nell’Albo dei Consulenti Finanziari, senza superare la prova valutativa, i soggetto che hanno avuto le seguenti esperienze professionali:

  • agenti di cambio abilitati ufficialmente;
  • negoziatori abilitati ad esercitare la professione nei mercati regolamentari;
  • funzionari di banca o anche di un impresa d’investimento (almeno 3 anni di esperienza in servizi per l’investimento);
  • funzionari di SIM o banche con mansioni di responsabili del controllo interno per almeno tre anni.
     

LA PROVA VALUTATIVA PER DIVENTARE CONSULENTE FINANZIARIO
Se un soggetto ha sia i requisiti di onorabilità e di professionalità descritti dal Decreto Ministeriale 472/1998 e sopra elencati, può accedere alla prova valutativa per entrare a far parte dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari.

L’esame ha una durata di 85 minuti ed è composto da 60 domande totali a risposta multipla (i quesiti hanno 4 risposte possibili: una corretta e le altre rappresentano dei distrattatori). A 40 domande (28 domande teoriche e 12 domande di pratica) dei 60 quesiti, viene dato un punteggio di 2 punti se si risponde bene e per la restante parte (20 domande di carattere teorico) un solo punto, per un totale di 100 nel caso in cui si risponde bene a tutte. L’esame viene considerato superato se il candidato raggiunge almeno 80 punti.

L’esame viene svolto in maniera informatizzata: ad ogni aspirante CF viene assegnato una postazione con un computer e si svolge on-line direttamente sul sito dell’Albo dei CF (www.organismocf.it). L’esito viene dato non appena viene chiusa la prova. Le domande che compongono il questionario sono estratte in maniera casuale, da un database di 5.000 domande possibili, che possono essere consultate direttamente dal sito dell’organismo. Per le prove che si tengono nella sede di Bolzano, la lingua scelta della prova non è solo l’italiano, ma anche il tedesco, per dare la possibilità anche agli aspiranti consulenti finanziari che non parlano bene la nostra lingua.

Questa prova valutativa viene indetta dall’Organismo, con una cadenza di tre sessioni all’anno (una ogni 4 mesi circa).

Non è prevista nessuna prova orale per il superamento e l’inserimento nell’elenco dei CF iscritti all’Albo. La prova viene svolta in presenza di una Commissione esaminatrice e del Segretario preposto alla Sezione Territoriale dell’OCF di competenza. Le aule preposte per la prova scritta hanno una capienza media che va dalle 50 alle 100 postazioni.

Per avere ulteriori informazioni riguardo la prova valutativa per iscriversi all'Albo dei Consulenti Finanziari, ti consigliamo di leggere la nostra guida dedicata all'esame da Consulente finanziario.

 

ISCRIZIONE ALL’OCF
L’iscrizione all’OCF è regolamentata dall’art.31, comma 6 del TUF. Per ottenere l’iscrizione e l’ammissione all’APF, l’aspirante consulente deve attestare:

  • La residenza (occorre presentare la domanda di ammissione alla Sezione Territoriale dell’OCF dove il richiedente è residente). Nel caso in cui il richiedente non è residente in Italia, deve eleggere domicilio professionale in Italia.
  • Di aver sostenuto e superato la prova valutativa;
  • Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
  • Di essere in possesso di un Diploma di Scuola Media Superiore;
  • Di non essere stato accusato e condannato all’estero di provvedimenti corrispondenti a quelli che causerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità in Italia;
  • Di aver versato il contributo previsto per la domanda di ammissione allegando la documentazione che attesta l’effettivo pagamento;
  • Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità descritte dall’articolo 106 del Regolamento stabilito per gli Intermediari;
  • Di non essere in situazioni che comporterebbero provvedimenti cautelativi ai sensi dell’articolo 55 del TUF, comma 2.
     

VERSAMENTO DA VERSARE PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’OCF.
Si tratterebbe di un contributo istruttorio previsto dall’art. numero 31, comma n°4 del TUF del valore di 175 euro attraverso bonifico bancario.

Bisogna fare attenzione, ai fini della validità del pagamento, che il pagamento venga effettuato direttamente dalla persona fisica che intende iscriversi all’Albo, compilare il campo CAUSALE con il codice fiscale dell’aspirante consulente, ritirare e conservare la ricevuta dell’avvenuto pagamento, la quale dovrà essere allegata alla Domanda di Ammissione all’Albo ed essere inviata alla Sezione Territoriale di Competenza (copia originale, no fotocopia).

Autori 

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