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4/28/2021 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario
Dal momento che le disposizioni previste nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni prevalgono sulle norme dell’ordinamento interno, il credito per le imposte pagate all’estero spetta al contribuente, indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. La Corte di Cassazione ha infatti ammesso, in sede di accertamento, la detrazione per le imposte pagate all’estero, ribadendo – con l’ordinanza n. 9725 del 15 aprile 2021 – un principio ormai consolidato in giurisprudenza per cui “la convenzione stipulata tra gli Stati, al pari delle altre norme internazionali pattizie, riveste carattere di specialità rispetto alle corrispondenti norme nazionali”.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate aveva negato sulla scorta dell’articolo 165, comma 8 del TUIR la possibilità di riconoscere il credito per le imposte pagate all’estero, da parte di un contribuente fiscalmente residente in Italia che aveva prestato attività di lavoro dipendente per oltre 183 giorni in Germania e, ivi, aveva assolto i relativi obblighi tributari. Ad avviso dei giudici di legittimità, invece, la detrazione del credito d’imposta non può essere preclusa dall’omessa dichiarazione dei redditi in Italia stante il versamento integrale delle imposte in Germania e il divieto di doppia imposizione previsto dalla convenzione stipulata tra i due Stati.
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