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Il fisco studia il business degli influencer

6/4/2024 | Stefano Massarotto (in foto) - Facchini Rossi Michelutti Studio legale tributario

È quanto emerge dalla Circolare operativa 1/2024 della GdF con riferimento ad un settore in continua evoluzione e che presenta, secondo i detrattori, rilevanti indici di rischio di elusione ed evasione anche cross-border


Sotto la lente della Guardia di Finanza gli influencer e, più in generale, tutte le attività economiche digitali.

È quanto emerge dalla Circolare operativa 1/2024 della GdF con riferimento ad un settore in continua evoluzione e che presenta, secondo i detrattori, rilevanti indici di rischio di elusione ed evasione anche cross-border

Gli organi dell’Amministrazione finanziaria potranno ora contare anche sui dati oggetto dello scambio automatico obbligatorio contemplate dalle convenzioni e/o accordi internazionali (come ad esesempio la Direttiva comunitaria DAC7 che estende tale forma di scambio in ambito UE anche alle informazioni detenute dalle piattaforme digitali).

Va detto che, in particolare, il nuovo business dei creatori di contenuti digitali - o “digital creator” - ha raggiunto in termini monetari dimensioni ragguardevoli, come hanno ribadito le recenti vicende di Chiara Ferragni. Stando a quanto riportato da quotidiani nazionali, la Next Gen può contare su una nuova economia che ha i suoi protagonisti: a livello mondiale vi sono oltre 50 milioni di creator attivi e la metà di questi guadagna oltre 20.000 dollari all’anno. 

Insomma, siamo di fronte a un nuovo modello economico, con nuovi modi di fare intrattenimento, e nuove piattaforme (o, meglio, multipiattaforme) che rendono i contenuti fruibili a platee sempre più vaste e più giovani. 

L’utilizzazione economica dell’immagine di un digital creator - che può essere ad esempio un gamer, uno sportivo famoso, un noto personaggio della musica o dello spettacolo, un influencer o un youtuber - è oggi più amplificata poiché non avviene più attraverso i classici canali media (come la radio o la televisione), ma utilizzando i servizi messi a disposizione dal web e le piattaforme di social media. Nuove tecnologie e spazi di comunicazione digitale che consentono agli influencer e alle organizzazioni economiche di promuovere beni e servizi in tutto il mondo a milioni di potenziali consumatori in modo simultaneo. 

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Questi nuovi mezzi di comunicazione rendono alquanto complicato analizzare il regime fiscale dell’attività dei digital creator, soprattutto con riferimento ai tradizionali criteri della territorialità, necessari ad identificare se e in che misura un reddito - quale quello derivante dallo sfruttamento del diritto di immagine - si considera formato nel nostro territorio dello Stato e, quindi, assoggettabile a tassazione. 

Un caso recente della giurisprudenza tributaria italiana ha analizzato per la prima volta questa questione, con interessanti princìpi. 
Stiamo parlando del procedimento attivato dal noto calciatore Cristiano Ronaldo che aveva trasferito la residenza in Italia dal 2019 (ingaggiato da un noto club di Serie A), optando per il regime dei neo-residenti di cui all’artticolo 24-bis del TUIR, con assoggettamento all’imposta sostitutiva fissa di 100.000 euro annui dei redditi di fonte estera prodotti. La questione controversa ha riguardato i redditi percepiti dall’atleta a fronte dello sfruttamento economico dei diritti di immagine per finalità promo-pubblicitarie e, in particolare, la fonte estera degli stessi, quali redditi derivanti dallo sfruttamento di opere dell’ingegno (così che, secondo la tesi del calciatore, gli stessi sarebbero stati assorbiti dalla flat tax di 100.000 euro all’anno). 

Di diverso avviso sono stati i giudici tributari. Secondo loro, infatti, l’immagine non può confondersi con il diritto su opera dell’ingegno in quanto non costituisce affatto il prodotto di un’opera intellettuale ma è una qualità personale del soggetto interessato ed è inscindibilmente connessa alla sua persona. 

Cristiano-Ronaldo-pubblicità.jpg

Ma lo spunto più interessante è che la Corte ha ritenuto che la valorizzazione del diritto di immagine non può essere legata esclusivamente allo svolgimento di quelle attività - come la partecipazione ad eventi, la realizzazione di shootings fotografici... - che gli sponsor richiedono al personaggio per diffondere il messaggio promozionale o pubblicitario. L’attività svolta dal calciatore - nella sua veste di influencer - è invece svolta di continuo per mantenere e accrescere la notorietà e l’interesse del pubblico, nonché degli investitori, verso la propria persona. Insomma, si tratta di una attività che non può essere dissociata dalla quotidianità del personaggio noto e, in ultima analisi, dalla sua residenza (anche fiscale) che determina, quindi, la territorialità dei compensi.

Nei fatti Cristiano Ronaldo è un influencer. E forse coglie nel segno la Corte di Giustizia tributaria dove afferma che anche per coloro che hanno raggiunto la “fama” grazie a particolari prestazioni di natura sportiva, televisiva, cinematografica, artistica, vale la regola dell’influencer secondo cui la “notorietà spesso prescinde da particolari abilità o successi in qualche settore di attività e consegue principalmente - e talvolta esclusivamente - da una particolare abilità nella mera presentazione della propria persona”

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