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9/20/2017 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi Soci
E’ illegittima una normativa nazionale che subordina l’applicazione dell’esonero dalla ritenuta sui dividendi prevista dalla Direttiva Madre – Figlia (nel caso di una società madre UE controllata da soggetti residenti in Stati terzi) alla dimostrazione, da parte del contribuente, che la catena societaria non abbia come obiettivo principale il conseguimento di un beneficio fiscale.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE C – 6/16 lo scorso 7 settembre (Equim SAS ed Enka SAS) con riferimento al caso di una società francese controllata da una società lussemburghese a sua volta detenuta da una società svizzera (mediante una società cipriota).
Secondo la legislazione francese l’esonero da ritenuta sui dividendi distribuiti da una resident subsidiary ad una parent company localizzata in un altro Stato membro dell’Unione Europea non dovrebbe applicarsi qualora quest’ultima sia controllata da una società extra – comunitaria, a meno che non venga provata l’assenza di un vantaggio fiscale indebito.
La Corte di Giustizia ha invece stabilito che una presunzione relativa di artificiosità delle società madri direttamente o indirettamente controllate da soggetti residenti in Stati terzi va al di là della Direttiva Comunitaria ed è censurabile anche per violazione del trattato UE che garantisce la “libertà di stabilimento”.
La pronuncia è di rilevante importanza per l’Italia, considerando i numerosi accertamenti notificati ultimamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base dell’analoga disposizione domestica.
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