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8/8/2017 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi Soci
E’ una donazione nulla, per mancanza del regime formale della forma solenne – ossia dell’atto pubblico – il bonifico di una somma consistente di denaro effettuato per spirito di liberalità. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la Sentenza numero 18725/2017 del 27 luglio scorso, ha tracciato, con argomentazioni più che approfondite, una netta linea di demarcazione tra le donazioni dirette e le liberalità indirette, per le quali non sono richiesti specifici formalismi.
Più in particolare, la donazione diretta priva dei prescritti requisiti formali implica che gli assets non siano mai effettivamente fuoriusciti dal patrimonio del donante che quindi, potrà vantare un credito di restituzione con riferimento ai medesimi.
Se la donazione è nulla, non dovrebbero essere dovute né l’imposta di donazione né l’imposta di registro, superando così l’indirizzo contrario di alcune precedenti sentenze della stessa Cassazione.
Diverso è invece il caso delle liberalità indirette, la cui validità non risulta subordinata alla presenza dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico allo scopo utilizzato. Sono esempi di liberalità indirette:
- il contratto a favore di terzo (ivi comprese le polizze assicurative a favore di terzi);
- il pagamento di un debito altrui (genitore paga il mutuo del figlio);
- la rinuncia al credito a favore del debitore;
- l’intestazione di beni a nome altrui (acquisto di un immobile da parte di un genitore successivamente intestato al figlio);
- la vendita di un bene con corrispettivo irrisorio.
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