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6/14/2017 | PierEmilio Gadda
I contribuenti che hanno aderito alla prima edizione della procedura di regolarizzazione ma si sono visti rigettare l'istanza perché tardiva o contraddistinta da una documentazione carente, possono aderire alla voluntary bis, purché non siano subentrate cause ostative. Aumenta il numero di Paesi che consentono di beneficiare di uno sconto sulle sanzioni, grazie a nuovi accordi sullo scambio di informazioni fiscali sottoscritti entro il 24 ottobre 2016. Al via il software che aiuta nel calcolo delle somme da versare.
Sono alcune delle novità contenute nella Circolare n.19/E con cui l'Agenzia delle Entrate, fornisce altri chiarimenti sulle modalità di accesso alla procedura di collaborazione volontaria. Si precisa che possono essere regolarizzate le violazioni commesse nelle 9 annualità già incluse nella prima edizione della voluntary, più il 2014 e il 2015. La scadenza per presentare la domanda rimane il 31 luglio 2017, con la possibilità di integrazione fino al 30 settembre.
L'opportunità di una riapertura dei termini, spiega l'Agenzia in una nota, riflette anche "l’estensione della rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, contribuendo in tal modo ad ampliare l’elenco dei Paesi che, in caso di detenzione di investimento o di attività di natura finanziaria presso gli stessi, consentono ai contribuenti di beneficiare di specifiche agevolazioni previste dalla procedura di collaborazione volontaria". Tra i Paesi che permettono di accedere a un'ulteriore riduzione delle sanzioni e di evitare il raddoppio dei termini di accertamento, grazie alla sottoscrizione di un accordo di scambio informativo, ci sono anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey e Gibilterra.
Per agevolare il calcolo delle somme da versare, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un applicativo che consente ai contribuenti di calcolare autonomamente le somme dovute al Fisco. Si precisa che è possibile autoliquidare alcune annualità e attendere l’Agenzia per le altre. Come sottolinea il Sole 24 ore, inoltre, viene chiarito che la maggiorazione del 3% o del 10% viene applicata solo in caso di omesso o carente versamento del dovuto rispetto a quanto indicato nella istanza, e non invece in caso di riqualificazione giuridica della fattispecie da parte dell’ufficio.
Un altro chiarimento importante riguarda la regolarizzazione del contante e dei valori al portatore: possono considerarsi tali, precisa l'Agenzia, "anche gioielli, opere d’arte, metalli preziosi e valute estere". La procedura è in questo caso particolarmente complessa e prevede l'obbligo di intervento di un notaio che accerti il contenuto di un eventuale cassetta di sicurezza; il rilascio di una dichiarazione in cui si attesti che l’origine di tali valori non derivi da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b); il versamento dei contanti e il deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari in un conto vincolato fino alla conclusione della procedura.
Si presume infine - salvo prova contraria - che i contanti e i valori al portatore emersi nell'ambito della voluntary, derivino da redditi sottratti a tassazione mediante violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP e dell’IVA, in quote costanti, nell’anno 2015 e nei quattro periodi d’imposta precedenti.
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