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2/6/2017 | Redazione Private
La voluntary-bis scalda i motori: da domani 7 febbraio saranno aperti i canali telematici per trasmettere la domanda. Il modello definitivo predisposto dall'Agenzia delle Entrate per aderire alla fase due della procedura di collaborazione volontaria, i cui termini sono stati riaperti dal DL n. 193 del 2016, con riferimento alle violazioni commesse entro il 30 settembre 2016, è stato pubblicato lo scorso 2 dicembre, insieme alle istruzioni per la compilazione e per l'invio della relazione di accompagnamento tramite posta elettronica certificata (leggi).
Con la firma del provvedimento che fissa le specifiche tecniche per la trasmissione dell’istanza di adesione da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, il quadro è finalmente pronto. Oltre alle specifiche tecniche sono anche state integrate le istruzioni del modello per una gestione più semplice delle imposte sostitutive, dell'Ivie (l'imposta sul valore degli immobili all'estero) e dell'Ivafe (l'imposta sul valore delle attività detenute all'estero), con la relativa sanzione. Nessuna modifica invece al modello, ma un nuovo layout allo scopo di renderne più agevole la stampa.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre comunicato che i contribuenti che nel frattempo avessero inviato il "vecchio" modello approvato nel 2015 dovranno ora provvedere a trasmettere il "nuovo" modello pubblicato sul sito delle Entrate, barrando la casella ''Istanza trasmessa in precedenza".
Il Sole 24 Ore segnala inoltre una rettifica degna di nota, con riferimento all’individuazione dei Paesi black list 'collaborativi' e conferma le difficoltà di applicare i benefici massimi a Paesi come Panama e Bermuda. Infatti, ai sensi del nuovo articolo 5-octies, comma 1, lett. h), del Dl 167/1990, si considerano collaborativi i Paesi che hanno stipulato con l’Italia accordi sull’effettivo scambio di informazioni entrati in vigore prima dell’articolo 7 del Dl 193/2016 (prima del 24 ottobre 2016).
La principale novità della voluntary bis riguarda l'introduzione della procedura di auto-liquidazione: a differenza della prima edizione, infatti, questa volta sarà il contribuente ad auto-determinare il quantum dovuto, relegando all’Amministrazione finanziaria il solo ruolo di controllo dei dati inseriti e della completezza e veridicità delle informazioni e/o documentazione trasmesse. Il ruolo dei professionisti sarà evidentemente ancora più rilevante, vista la centralità che assume il processo di autoliquidazione di imposte, sanzioni e interessi: basti ricordare che, a fronte di eventuali errori nella determinazione dell'ammontare dovuto, l'Agenzia applicherà una sanzione, fino al 3% del capitale.
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