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12/21/2016 | Gianmarco Di Stasio - Russo De Rosa Associati
Con l’espressione “donazione” ci si riferisce, molto genericamente, a tutti quegli atti con cui si intende attribuire utilità economiche senza ricevere in cambio alcuna controprestazione. Occorre distinguere tre diverse fattispecie di donazione, le quali, pur realizzando il medesimo obiettivo, sono assoggettate ad una diversa disciplina sotto il profilo e giuridico e fiscale:
Il nostro legislatore prende in considerazione le sole donazioni formali e indirette, per le quali, salvo la differente disciplina legata alla “forma contrattuale”, prevede un’equiparazione sotto il profilo delle conseguenze giuridiche. Il “bonifico bancario”, che noi abbiamo chiamato donazione “informale”, in realtà donazione, civilisticamente parlando, non è. Essa è infatti priva non solo del requisito di forma (atto pubblico) richiesta dall’art. 769 c.c. per la donazione, ma non è neppure ricompresa nel novero dei c.d. “atti di liberalità diversi” di cui all’art. 809 c.c. Il trasferimento di denaro così realizzato, ad esempio, non è soggetto a collazione e, per l’effetto, è un’attribuzione che non rileva ai fini del calcolo delle quote di legittima all’apertura della successione del disponente e neppure “brucia” franchigia a vantaggio del beneficiario che sia anche erede (potrebbero, tuttavia, insorgere contestazioni ed esserne richiesta la restituzione all’asse ereditario come debito verso il de cuius).
In merito alla fiscalità delle donazioni, nulla questio sulla tassabilità delle donazioni “formali”, che scontano la “normale” imposta di donazione di cui al D.Lgs. 346/1990. Per quanto riguarda le donazioni “indirette”, ai sensi dell’art. 1, comma 4 bis, del medesimo D.Lgs., ferma restando l’applicazione dell’imposta alle donazioni indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta di donazione non si applica in caso di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari, ovvero il trasferimento di aziende, qualora per tali atti sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto: ciò è, evidentemente, quello che accade nell’esempio, fatto poc’anzi, della donazione indiretta di un immobile realizzata attraverso il pagamento del prezzo in sede di stipula della compravendita; qui, l’assolvimento dell’imposta di registro proporzionale dovuta per l’acquisto dell’immobile, “assorbe” l’imposta di donazione.
Quid iuris, pertanto, con riferimento alle donazioni “indirette” che non risultano da atti soggetti a registrazione e alle donazioni “informali”? Secondo autorevole dottrina, tali donazioni sarebbero estranee al campo di applicazione dell’imposta di donazione. Diversamente, nel caso di donazioni “indirette” risultanti da atti formali soggetti a registrazione, è offerta al contribuente la facoltà di attivarsi spontaneamente per registrare anche la donazione sfruttando le ordinarie aliquote. In alternativa il “rischio” è che tali liberalità emergano nel corso di un procedimento finalizzato all’accertamento di altri tributi (tipicamente imposte sul reddito), nel qual caso l’imposta sarà calcolata sulla base di aliquote maggiorate.
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