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12/19/2016 | Redazione Private
L'Agenzia delle Entrate è (quasi) pronta per la voluntary bis. Venerdì 16 dicembre ha pubblicato sul suo sito web (leggi qui) una bozza del modulo e relative istruzioni per l'istanza di adesione alla collaborazione volontaria, introdotta dalla legge n. 186 del 2014, i cui termini sono stati riaperti dal Dl 193/2016 (“voluntary-bis”) con riferimento alle violazioni commesse entro il 30 settembre 2016.
Si tratta, come sottolinea l'Agenzia, di un documento provvisorio, aperto quindi al contributo degli operatori, che potranno trasmettere eventuali suggerimenti alla casella di posta elettronica dedicata dc.acc.min@agenziaentrate.it. Il modello definitivo sarà approvato, dopo la consultazione, entro il prossimo 2 gennaio. A partire da quel momento, verrà aperto il canale telematico per l'invio delle richieste di adesione alla "fase 2" della procedura di collaborazione volontaria, che potranno essere trasmesse fino al 31 luglio 2017 (con eventuali integrazioni entro la fine di settembre).
Nel frattempo, coloro che intendono inviare l’istanza possono utilizzare il “vecchio” modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica; é possibile inoltre, inviare via Pec, con le modalità indicate ai sensi del punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, una prima relazione di accompagnamento, con l’indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell’attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.
Le maggiori criticità riguardano l'introduzione della procedura di auto-liquidazione: a differenza della prima edizione del provvedimento, infatti, questa volta sarà il contribuente ad auto-determinare il quantum dovuto, relegando all’Amministrazione finanziaria il solo ruolo di controllo dei dati inseriti e della completezza e veridicità delle informazioni e/o documentazione trasmesse. Vale la pena sottolineare che, con la voluntary-bis, il ruolo dei professionisti sarà ancora più rilevante: la centralità che assume il processo di autoliquidazione di imposte, sanzioni e interessi, infatti, ne incrementa inevitabilmente le responsabilità; basti ricordare che, a fronte di eventuali errori nella determinazione del quantum dovuto, l'Agenzia applicherà una maggiorazione.
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