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11/23/2016 | Gianmarco Di Stasio - Russo De Rosa Associati
La Corte di Cassazione torna ad occuparsi della tassazione del trust. Con la recente sentenza n.21.614 depositata in data 26 ottobre 2016 ha sancito, infatti, due importanti principi. In primo luogo, ha riconosciuto legittimità al trust c.d. auto-dichiarato che, ricordiamo, si configura quando vi è una coincidenza tra il disponente e il trustee.
In questo caso il disponente non effettua alcun trasferimento ad un terzo soggetto, ma si limita ad apporre un vincolo di destinazione su alcuni suoi beni, separandoli dal restante suo patrimonio a vantaggio di determinati soggetti. La segregazione, pertanto, si verifica all'interno del suo stesso patrimonio.
In secondo luogo ha sancito un importante principio fiscale. Nel momento della costituzione di un trust auto-dichiarato, in cui sono conferiti immobili e partecipazioni, non si applica la tassazione proporzionale per i trasferimenti gratuiti, ma solamente l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, non determinandosi in quel momento alcun trasferimento di beni e diritti. Le imposte proporzionali sul trasferimento saranno, invece, dovute solo nel momento in cui lo scopo del trust sarà effettivamente realizzato, ossia quando i beni vincolati in trust saranno trasferiti dal disponente-trustee ai beneficiari designati.
Con tale sentenza la Suprema Corte torna, pertanto, sul tema della tassazione indiretta del trust e smentisce non solamente l'impostazione adottata dall'Agenzia delle Entrate (Circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008) ma anche il proprio precedente orientamento, adottato in alcune pronunce del 2015 e del 2016, che rinveniva nella mera costituzione del trust (in quanto istitutiva di un vincolo di destinazione) il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione e delle imposte ipocatastali, a prescindere dalla circostanza che, nell’immediato, non si verifichi un trasferimento di ricchezza verso i beneficiari.
Secondo questo nuovo orientamento, invece, il presupposto impositivo è da rintracciare nel trasferimento di beni e diritti che determini un effettivo arricchimento dei beneficiari e non nella mera istituzione del vincolo di destinazione, propedeutica e funzionale a detto trasferimento. Le imposte proporzionali saranno, dunque, dovute dai beneficiari del trust solo al momento del trasferimento finale. Su tali basi il nuovo orientamento della Cassazione appare suscettibile di applicazione generalizzata, non limitata al caso del trust autodichiarato.
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