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4/8/2015 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi & Soci
Se la localizzazione degli assets esteri è già di per sé idonea a occultare al fisco italiano la reale detenzione - è il caso di Paesi come Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco che hanno recentemente firmato accordi sullo scambio di informazioni -, gli stessi si considerano ivi detenuti anche se intestati fittiziamente a veicoli interposti residenti in un altro Paese black list (ad esempio Panama).
Qualora invece, le attività siano detenute presso un Paese collaborativo ma “venga utilizzato un veicolo per garantire l’occultamento della reale disponibilità”, è la sede di quest’ultimo che determina il Paese di detenzione dell’attività.
Questi sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n.10/E dell’Agenzia delle Entrate.
E’ estremamente importante determinare con esattezza, soprattutto ai fini degli effetti premiali della Voluntary disclosure (riduzione sanzioni e disattivazione del raddoppio dei termini) il Paese nel quale gli assets erano illecitamente detenuti.
Così, ad esempio, un immobile ubicato in Francia è localizzato in Francia (Paese white list) se detenuto direttamente, mentre se la detenzione è schermata attraverso la fittizia intestazione ad una società panamense, si considera detenuto in Panama (Paese black list).
Di contro, attività finanziarie illecitamente detenute presso una banca svizzera si considerano ivi detenute (Paese black list con accordo) anche se fittiziamente intestate ad una società localizzata in un Paese black list.
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