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6/25/2018 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi Soci
Chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria sulla mini-voluntary per i frontalieri e gli ex iscritti AIRE (nonché i loro eredi), prevista dal Decreto Legge n. 148/2017, la cui scadenza è fissata al 31 luglio 2018.
La Circolare n. 12/E del 13 giugno scorso, fornisce indicazioni sulla regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all’estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti dai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti all’estero.
La procedura – che si perfeziona con il versamento di una somma pari al 3% del valore della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di regolarizzazione – richiede che al 6 dicembre 2017 il contribuente abbia ancora in essere con l’intermediario il rapporto finanziario relativo alle somme e alle attività da regolarizzare.
Esclusi dalla procedura gli immobili ma ricomprese le somme e le attività finanziarie derivanti dalla loro vendita purché posseduti nello Stato dove è stata prestata l’attività lavorativa.
Impossibile aderire in caso di notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione; nessuna preclusione invece per inviti, questionari, processi verbali di constatazione o avvisi bonari dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni.
Assente qualsiasi riferimento all’interno della Circolare a coperture di natura penale, probabilmente perché la mini-voluntary ha un ambito di applicazione più circoscritto delle altre procedure di regolarizzazione del passato.
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