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5/3/2022 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario
La base rilevante ai fini dell’Aiuto alla Crescita Economica (c.d. ACE) deve essere sterilizzata – o meglio ridotta – degli investimenti in polizze linked. È questa la precisazione dell’Agenzia delle entrate contenuta nella risposta ad interpello n. 232 del 28 aprile che affronta per la prima volta un dubbio interpretativo che si pone da quando la Legge di Bilancio 2017 ha introdotto la regola che penalizza ai fini ACE taluni investimenti - gli impieghi in “titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni” - che non producono effetti positivi in termini di rafforzamento dell’apparato produttivo dell’impresa.
Il quesito sottoposto all’Agenzia è se le polizze linked, non trattandosi di titoli, possano essere escluse dagli impieghi in “titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni” che producono la penalizzazione ai fini ACE. L’Agenzia, ricorda innanzitutto che per l’ambito oggettivo della sterilizzazione occorre riferirsi alla definizione di titoli e valori mobiliari così come presente nel TUF.
Peraltro, tenendo conto dell’evoluzione della normativa di settore occorre estendere la sterilizzazione anche a quelle polizze che, ai sensi del TUF, rientrano nella definizione di “prodotto di investimento assicurativo”, in quanto prodotti che presentano una scadenza o un valore di riscatto esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni di mercato. In altri termini, per l’Agenzia le polizze linked, avendo un contenuto prevalentemente finanziario con rischio di performance a carico dell’assicurato, rappresentano di fatto un investimento indiretto in titoli e valori mobiliari e, pertanto devono essere sterilizzati ai fini ACE.
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