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Lex & The City - Agevolazione “prima casa”, l'Agenzia delle Entrate cambia idea

7/1/2015 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

Nella Risoluzione n. 49 dell’11 maggio 2015 muta l'orientamento, chiarendo che in caso di rivendita di un immobile acquistato con i benefici “prima casa”.


L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 49 dell’11 maggio 2015, ha mutato il proprio orientamento, chiarendo che in caso di rivendita di un immobile acquistato con i benefici “prima casa”, il riacquisto a titolo gratuito di un altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo ad impedire la decadenza dal beneficio.

 

La Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13 dispone, infatti, la decadenza dell’agevolazione “prima casa” goduta in relazione a un determinato acquisto immobiliare ove, entro cinque anni dall’acquisto, l’acquirente trasferisca l’immobile agevolato e prevede che la decadenza non si verifichi se “il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell'immobile acquistato … proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.

 

Il legislatore ha così disposto che la decadenza dall’agevolazione si realizzi in caso di alienazione, sia a titolo gratuito che oneroso, dell’immobile agevolato, ma ha poi previsto la possibilità di evitare la decadenza riacquistando, entro un anno dall’alienazione, un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Per quanto concerne la natura dell’acquisto da effettuare entro un anno, l’Amministrazione aveva sempre fornito un’interpretazione restrittiva della norma affermando che solo il riacquisto a titolo oneroso avrebbe potuto evitare la decadenza.

 

In senso opposto, però, si è pronunciata la Corte di Cassazione, che, nella decisione n. 16077/2013, aveva precisato che la norma agevolativa, ove stabilisce che per il mantenimento del beneficio debba procedersi “all’acquisto” di altro immobile idoneo a essere adibito a propria abitazione principale, non richiede che l’acquisto avvenga a titolo oneroso, “giacché, come noto, “acquisto” è sia quello oneroso che quello gratuito”. Il medesimo principio veniva affermato anche nella sentenza n. 17151/2014, nella quale la Corte di Cassazione, negando che la sola stipula del contratto preliminare di compravendita immobiliare potesse inibire la decadenza, stabiliva che solo un atto avente effetti traslativi della proprietà immobiliare, sia esso a titolo oneroso o gratuito, può integrare l’atto di “acquisto” che la norma richiede per impedire la decadenza dal beneficio. 

 

Prendendo atto di questi univoci pronunciamenti della giurisprudenza, l’Agenzia delle Entrate ha dunque mutato orientamento, affermando che anche l’acquisto a titolo gratuito (ad esempio, donazione) può evitare la decadenza dall’agevolazione prima casa, se avviene entro un anno dall’alienazione e se ha ad oggetto un immobile idoneo a essere adibito ad abitazione principale del contribuente.

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