Tempo di lettura: 2min

Tax Corner - Recenti accordi per lo scambio di informazioni con Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco

3/4/2015 | Paolo Ludovici - Ludovici & Partners

Nelle ultime settimane, l’Italia ha sottoscritto accordi per lo scambio di informazioni con la Svizzera, il Liechtenstein ed il Principato di Monaco: ecco gli effetti su white e black list.


Nelle ultime settimane, l’Italia ha sottoscritto accordi per lo scambio di informazioni con la Svizzera (Protocollo aggiuntivo alla convenzione firmato il 23 febbraio), il Liechtenstein ed il Principato di Monaco (accordi per lo scambio di informazioni firmati, rispettivamente, il 26 febbraio ed il 2 marzo).

 

Tali accordi si basano sul più aggiornato standard OCSE e prevedono l’obbligo di fornire le informazioni richieste dall’autorità fiscale dell’altro Stato contraente che possano essere verosimilmente rilevanti ai fini dell’attività di accertamento e riscossione delle imposte (scambio di informazioni su richiesta), senza possibilità di opporre eventuali normative domestiche a tutela del segreto bancario. Rimane, invece, esclusa la possibilità di operare richieste generalizzate ed indiscriminate (c.d. “fishing expeditions”). Gli accordi non prevedono, inoltre, uno scambio automatico di informazioni che, tuttavia, Liechtenstein, Svizzera e Monaco si sono impegnati ad attuare a partire dal 2017 e 2018 sulla base dei modelli e delle procedure definiti dall’OCSE.

 

Gli accordi non sono ancora efficaci. A tal fine occorre, infatti, la ratifica e lo scambio degli strumenti di ratifica. La data di firma rileva, tuttavia, per la definizione dell’oggetto delle possibili richieste di informazioni che potranno riguardare solamente atti, fatti, eventi e circostanze verificatisi a partire da tale data.

 

L’avvenuta mera sottoscrizione degli accordi prima del 3 marzo 2015 è, inoltre, sufficiente ai fini della disciplina in materia di voluntary disclosure, consentendo a determinate condizioni l’abbattimento delle sanzioni per violazioni relative al monitoraggio fiscale (dal 6% al 3%) e l'applicazione degli ordinari termini di decadenza dei poteri di accertamento (in luogo dei termini raddoppiati altrimenti previsti per attività detenute in Stati “black list”) ai contribuenti che si avvalgono di tale procedura.

 

E’, infine, possibile che l’entrata in vigore degli accordi con i predetti Stati possa giustificare la loro inclusione nelle “white list” previste dalla normativa tributaria italiana da cui deriva, tra l’altro, un regime di esenzione da imposizione per i redditi derivanti da varie tipologie di investimenti di natura finanziaria posti in essere da investitori esteri in Italia (e.g., interessi su titoli di Stato, capital gains di natura finanziaria).

 

Condividi

Seguici sui social

Advisor è la prima piattaforma interamente dedicata alla consulenza patrimoniale e al risparmio gestito con oltre 38.000 professionisti già iscritti


Accedi a funzionalità esclusive e migliora la tua esperienza di navigazione


  • Leggi articoli esclusivi
  • Salva le tue news preferite
  • Partecipa ad eventi esclusivi
  • Sfoglia i magazine in anteprima

Iscriviti oggi!

Hai già un profilo? Accedi qui

Cerchi qualcosa in particolare?