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Tax Corner - Revisione della fiscalità degli investimenti in Stati black list

4/29/2015 | Paolo Ludovici - Ludovici & Partners

Il 21 aprile 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza dei decreti attuativi della Legge 23/2014 di delega al governo per la riforma del sistema fiscale.


Il 21 aprile 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza dei decreti attuativi della Legge 23/2014 di delega al governo per la riforma del sistema fiscale. Le disposizioni contenute in tali decreti, ancorché riguardanti principalmente tematiche di fiscalità d’impresa, possono avere importanti conseguenze anche per i clienti private. E’ questo, ad esempio, il caso delle modifiche alla fiscalità degli investimenti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato (black list).

 

La bozza di provvedimento precisa, infatti, che l’assoggettamento integrale ad imposizione degli utili “provenienti” da società residenti in Stati black list opera se la partecipazione nella società black list è detenuta direttamente oppure tramite società intermedie, ma solo se controllate dal contribuente. Gli utili distribuiti da società non black list che non sono controllate dal contribuente potranno quindi beneficiare della fiscalità ridotta ordinariamente applicabile agli utili societari (i.e., parziale esenzione da imposizione o ritenuta alla fonte del 26%) a prescindere dalla loro eventuale formazione con utili di società residenti in Stati black list. Se tali modifiche saranno approvate, gli investitori residenti saranno quindi tenuti a verificare la provenienza degli utili distribuiti da società partecipate non black list solamente in caso di controllo sulle stesse.

 

E’, inoltre, abrogato il regime relativo alle imprese estere collegate (CFC) che prevede la tassazione per trasparenza degli utili di società black list nelle quali un contribuente (anche persona fisica) detiene una partecipazione agli utili non inferiore al 20 per cento (o 10 per cento per le società quotate). Anche in questo caso, la disciplina CFC troverà applicazione solamente in relazione alle società controllate. In mancanza del controllo, invece, gli utili della società partecipata black list saranno imponibili in capo al socio solamente se distribuiti.

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