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Lex & The City - Agevolare la liquidazione delle società con il trust

2/25/2015 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

Oggi è possibile distinguere all'interno del genus trust liquidatorio tre defferenti categorie.


Il trust è uno strumento flessibile, che può essere utilizzato per operare la liquidazione di una società in modo ordinato ed efficace, realizzando la conservazione del valore dell’impresa e la soddisfazione dell’interesse dei creditori sociali.

 

Il Tribunale di Milano, nella decisione n. 818 del 21 gennaio 2015, offre uno spunto per approfondire il tema dell’utilizzo del trust nel procedimento di liquidazione e, ripercorrendo la giurisprudenza di legittimità in tema di meritevolezza degli interessi perseguiti con il trust, in primis la decisione della Corte di Cassazione n. 10105 del 9 maggio 2014, ci conduce a porre in essere alcune distinzioni all’interno del genus trust liquidatorio, riconoscendo tre categorie di trust liquidatori.

 

La prima categoria è rappresentata dal trust liquidatorio “extra-concorsuale”, istituito da una società in bonis per realizzare i fini della liquidazione. La seconda categoria è rappresentata dal trust liquidatorio “endo-concorsuale”, ovvero istituito da una società in crisi quale strumento attuativo di uno degli istituti di soluzione della crisi stessa previsti dalla legge fallimentare. Infine, alla terza categoria è riconducibile il trust liquidatorio “anti-concorsuale” istituito da una società ormai insolvente e che abbia l’effetto di sottrarre agli organi della procedura fallimentare la liquidazione dei beni.

 

I primi due tipi di trust sono validamente riconosciuti dal nostro ordinamento; diversamente, il trust liquidatorio “anti-concorsuale” impedisce lo spossessamento dell’imprenditore insolvente e si pone in contrasto con le norme imperative concorsuali

 

Nel caso oggetto della decisione del Tribunale di Milano, la società, dopo esser stata messa in liquidazione nel 2010, aveva istituito il Trust Sassari, trasferendo al trustee, uno dei due soci, la piena ed esclusiva proprietà dell’intero patrimonio societario. Il trust Sassari si poneva lo scopo di liquidare la società “in funzione del migliori realizzo, nell’interesse dei creditori sociali e dei soci… ed assicurando la par condicio creditorum” e  prevedeva che beneficiari di primo grado fossero i creditori ma non conteneva alcuna clausola che imponesse la restituzione dei beni conferiti agli organi del fallimento qualora una sentenza lo dichiarasse.

 

Il Tribunale di Milano, pertanto, ritiene che il Trust Sassari sia riconducibile alla categoria del trust liquidatorio “anti-concorsuale” e ne dichiara la inefficacia in quanto elusivo del procedimento concorsuale e degli interessi generali ad esso sottesi e preordinato alla sottrazione al curatore fallimentare della disponibilità dell’attivo societario.

 

In conclusione, unicamente i trust liquidatori “extra-concorsuali” e “endo-concorsuali”, in quanto funzionali alla conservazione del valore dell’impresa e alla soddisfazione dell’interesse dei creditori sociali, possono essere utilizzati per operare in maniera efficace ed ordinata la liquidazione di una società.

 

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