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Scudo fiscale, ecco quando crolla il segreto

7/6/2012 | Francesco D'Arco

Il segreto sulle attività finanziarie scudate non è eterno. Attraverso la circolare n. 29/E l'Agenzia delle Entrate precisa quando il regime di riservatezza viene meno, un regime che, ricorda il documento, prevede...


 

Il segreto sulle attività finanziarie scudate non è eterno. Attraverso la circolare n. 29/E l'Agenzia delle Entrate precisa quando il regime di riservatezza viene meno, un regime che, ricorda il documento, prevede un'imposta di bollo speciale annuale. 
 
In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, chi vuole mantenere il segreto sulle attività finanziarie è obbligato a versare un tributo nella misura del: 10 per mille per il 2011; 13,5 per mille per il 2012; 4 per mille per gli anni successivi. Non solo. Il decreto Salva Italia (legge 201/2011) ha anche previsto un'imposta straordinaria del 10 per mille sulle attività finanziarie rimpatriate che, nel periodo 1° gennaio 2011-6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte dismesse o prelevate, a qualsiasi titolo, in via definitiva dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione, acceso per completare la procedura di emersione.
 
Ma tutto questo non è garanzia di riservatezza per sempre. Infatti, la circolare 29/E dell'Agenzia delle Entrate non solo ribadisce le imposte da pagare ma mette anche in guardia chi ha scelto il regime riservatezza ricordandogli che tale regime "viene meno" in determinate situazione, oltre all'espressa rinuncia da parte del contribuente all'intermediario, resa per iscritto e avente data certa.
 
Entrando nel dettaglio il segreto crolla: se gli asset vengono trasferiti su un conto non segreto; relativamente al denaro prelevato o alle attività finanziarie dismesse qualora le somme non vengano utilizzate per l’acquisto di altre attività che confluiscono nel rapporto segretato; nel caso in cui i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dal denaro o dalle attività finanziarie rimpatriate non siano assoggettati a tassazione definitiva da parte dell’intermediario depositario o da altri intermediari e sostituti d’imposta e confluiscano nel conto segretato.
 

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