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6/4/2012
Per scongiurare casi di doppia applicazione dell'imposta proporzionale di bollo sui prodotti finanziari, piuttosto frequenti perché spesso sono diversi i soggetti coinvolti nell'operazione, dall'emittente all'intermediario collocatore, il decreto ministeriale (articolo 2, comma 6) di attuazione della mini patrimoniale introdotta col Salva Italia (201/2011) stabilisce che rilevante ai fini dell'imposta proporzionale di bollo è solo quella dell'intermediario che ha un rapporto diretto con il cliente di custodia, amminsitrazione, deposito, gestione o altro rapporto.
In particolare, nel caso di investimento in quote di fondi comuni, l'imposta va applicata dalla SGR che ha istituito il fondo solo per il collocamento diretto delle quote. Se invece il collocatore è un altro intermediario che intrattiene un rapporto di gestione, amministrazione, custodia o altro stabile rapporto, sarà quest'ultimo ad applicare l'imposta. Una deroga è prevista per le polizze di assicurazione e per i buoni fruttiferi postali: in entrambi i casi, l'imposta è comunque applicata a cura dell'impresa di assicurazione e di Poste Italiane.
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