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PIR - I piani individuali di risparmio a lungo termine

PIR - I piani individuali di risparmio a lungo termine

2/19/2024

Il piano di risparmio a lungo termine è un “contenitore fiscale” (OICR, gestione patrimoniale, contratto di assicurazione, deposito titoli) all’interno del quale i risparmiatori possono collocare...

Introduzione 

Cosa è un piano di risparmio?

Il piano di risparmio a lungo termine è un “contenitore fiscale” (OICR, gestione patrimoniale, contratto di assicurazione, deposito titoli) all’interno del quale i risparmiatori possono collocare qualsiasi tipologia di strumento finanziario (azioni, obbligazioni, quote di OICR, contratti derivati) o somma di denaro, rispettando però determinati vincoli di investimento. Pertanto è possibile realizzare un piano di risparmio anche semplicemente mediante la sottoscrizione di quote di un OICR, istituito in Italia o in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato aderente all’ASEE, che rispetti i vincoli di investimento stabiliti dalla normativa italiana.

 

1. AGEVOLAZIONE FISCALE 
L’agevolazione fiscale consiste nell’esenzione da tassazione dei redditi, qualificabili come redditi di capitale o come redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti effettuati nel PIR. Sono esclusi dall’agevolazione i redditi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e, più in generale, quelli che concorrono a formare il reddito complessivo dell’investitore.

 

2. DESTINATARI DELL’AGEVOLAZIONE 
Destinatari dell’agevolazione sono solo le persone fisiche relativamente agli investimenti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa. Ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio.

 

3. CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE 
Al fine di ottenere l’agevolazione, la proposta normativa impone alcuni vincoli relativi:

  • alla composizione del patrimonio del PIR;
  • al periodo di detenzione degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso.

I vincoli relativi alla composizione del patrimonio del PIR sono:

a) investimento vincolato: un ammontare pari almeno al 70% del valore complessivo degli strumenti finanziari detenuti nel PIR deve essere investito in strumenti finanziari (obbligazioni o azioni, sia quotati sia non quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione) emessi o stipulati con imprese residenti in Italia, o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’ASEE aventi stabile organizzazione in Italia, di questo 70% del valore complessivo degli strumenti finanziari almeno il 30% deve essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Tale vincolo ha la finalità di canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi e, in particolare, verso imprese per le quali è maggiore il fabbisogno finanziario e che hanno maggiori difficoltà a reperire risorse tramite il canale bancario, al fine di favorire il processo di crescita e di sviluppo delle stesse. Considerata la formulazione della norma, che consente di investire solo in imprese non residenti

aventi stabile organizzazione in Italia, è evidente che la norma è volta a canalizzare il risparmio principalmente verso le imprese italiane.

In buona sostanza, gli investimenti del piano devono consistere:

  • almeno per il 70% in strumenti finanziari emessi da società italiane ed estere (UE e SEE) con stabile organizzazione in Italia. Di questo 70% almeno il 30% (che equivale al 21% del valore complessivo degli investimenti del PIR) deve essere investito in strumenti finanziari emessi da società italiane ed estere (UE e SEE) con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle rilevanti ai fini del FTSE MIB o di altri indici equivalenti;
  • il 30% può essere investito in qualsiasi strumento finanziario (ivi compresi i depositi e c/c).

b) limiti alla concentrazione: il patrimonio del PIR non può essere investito per una quota superiore al 10% del suo valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o con altra società appartenente al medesimo gruppo o in depositi e conti correnti.

Tale vincolo è posto a presidio della adeguata diversificazione del portafoglio che l’intermediario professionale deve garantire al risparmiatore.

Il vincolo di detenzione degli strumenti finanziari, pari a 5 anni, ha la finalità di impedire che gli impieghi nel piano vengano effettuati con finalità speculative e, al contempo, di garantire alle imprese destinatarie delle risorse di poter contare sui capitali ricevuti in modo stabile per un periodo di tempo medio/lungo.

 

4. VINCOLI ALLE SOMME INVESTIBILI NEI PIR 
Ciascuna persona fisica non può investire più di 30.000 euro all’anno nel PIR ed entro un limite complessivo di 150.000 euro.

 

5. MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE 
In caso di mancato rispetto del limite temporale dei 5 anni o dei limiti alla diversificazione e concentrazione degli investimenti sono dovute le ordinarie imposte sui redditi medio tempore percepiti dall’investitore, aumentate degli interessi. 

Autori 

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