Al via oggi su ADVISOR PRIVATE una nuova rubrica dedicata all'istituto giuridico che in questi anni sta conoscendo un vero e proprio boom per la duttilità dello strumento che nel Bel Paese...
Il trust è un istituto giuridico che in questi anni sta conoscendo un vero e proprio boom per la duttilità che lo strumento sta dimostrando di avere nella prassi professionale.
L’origine del trust risale al tempo in cui i cavalieri inglesi, partendo per le crociate, preferivano affidare la gestione dei propri beni a soggetti terzi, che garantissero una corretta amministrazione, secondo gli scopi prefissati dal cavaliere al momento della costituzione dello strumento. Secondo lo schema oramai consolidato, il trust richiede la presenza di almeno tre soggetti i quali, a vario titolo, intervengono nella costituzione e gestione dei beni nell’ambito dello strumento.
Piu’ precisamente, avremo che un soggetto (settlor) conferisce dei beni, a sua scelta, in un trust che verrà amministrato da un gestore (trustee) il quale impiegherà i beni stessi secondo le modalità impartite dal settlor, a favore di alcuni soggetti soprannominati “beneficiari”. I beni sono conferiti in gestione dal settlor al trustee il quale li detiene non a nome proprio ma in nome e per conto dei beneficiari finali.
Tali beni, quindi, non sono di proprietà del trustee ma appartengono allo stesso in modo segregato ovvero distintamente dai beni personali, senza che i beni medesimi possano essere confusi o non distinti da quelli di proprietà del gestore. Il trustee è, quindi, responsabile dell’utilizzo dei beni verso i beneficiari nel caso in cui il gestore si discosti dalle istruzioni con cui il settlor abbia devoluto i beni in trust.
Il settlor, al momento del conferimento, consegnerà al trustee anche le relative istruzioni su come si dovrà comportare nella gestione dei beni e come gli stessi beni saranno, infine, devoluti ai beneficiari finali.
Molto spesso, il settlor nominerà al momento della istituzione del trust un quarto soggetto soprannominato “il guardiano” che avrà il compito esclusivo di vigilare sull’osservanza da parte del trustee del rispetto degli scopi prefissati e sui “desiderata” dichiarati dal settlor al momento della costituzione del trust o anche durante la vita dell’istituto.
A livello internazionale, esiste una convenzione internazionale (Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985) che regolamenta ed inquadra l’istituto del trust e che è stato recepito dal legislatore italiano. In Italia, è lecito ed ammissibile costituire dei trust sulla base della Convezione dell’Aja ma non avendo ancora una legislazione specifica di riferimento il settlor dovrà anche decidere a quale legge regolatrice appellarsi per tutte le fattispecie di funzionamento non previste dallo statuto del trust.
Diviene fondamentale la conoscenza delle leggi regolamentatrici straniere le quali, molto spesso, appartengono ad ordinamenti di origine anglossassone o di common law poiché, come accennato all’inizio, il trust nasce nel Regno Unito, con la conseguente adozione da parte di questi ordinamenti di norme e prassi che si sono formate nei secoli di funzionamento dei trust stessi.
La flessibilità dello strumento è enorme e permette ad esempio di nominare i beneficiari anche successivamente alla costituzione del trust e di poter sostituire in determinati casi anche le figure chiave del trust come il trustee o il guardiano.
Se civilisticamente non esiste una legge nazionale (al contrario di altri ordinamenti che, invece, hanno adottato delle leggi specifiche come, ad esempio, la vicina Repubblica di San Marino), la normativa fiscale italiana prevede il riconoscimento di questo istituto e la sua soggettività passiva alle imposte italiane.
Molto vivo è ancora il dibattito sia tra gli studiosi sia da parte della giurisprudenza, se tramite i trust possa essere aggirata la normativa sulla possibilità di derogare alle quote di legittima, nel caso di trust testamentari.
Su questi ed altri argomenti, si effettueranno una serie di interventi su ADVISOR PRIVATE, volti a rappresentare tutte le sfacciettature dell’istituto, sulla base delle norme vigenti e sulle sue concrete possibilità applicative.
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