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Titoli di Stato, rebus imposte tra successione e donazione

11/19/2014 | Nicola Tufo –Kenton & Miles Italia

I dubbi interpretativi sul trattamento fiscale dei bond governativi al momento della trasmissione del patrimonio agli eredi.


Alla luce delle informazioni che vogliono imminente una modifica all’attuale imposta sulle donazioni e sulle successioni sorgono svariati dubbi relativamente al trattamento fiscale sulle donazioni di titoli di Stato. Infatti, non è chiaro se i titoli del debito pubblico (buoni ordinari del tesoro, certificati di credito del tesoro e gli altri titoli di Stato garantiti dallo Stato o equiparati), debbano essere assoggettati ad imposta di donazione o ne siano, invece, esenti.

 

Da un lato, la disposizione dell'articolo 59, primo comma lett. b) del decreto legislativo 346/1990, così come modificata dal Decreto Legge 323/1996, nell'assoggettare ad imposta fissa "le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli del debito pubblico" è stata interpretata come una espressione della volontà del legislatore di assoggettare tali titoli all'ordinaria imposta di donazione, esprimendosi in questo senso anche l’Amministrazione finanziaria con la Risoluzione del 23 Aprile 1997 numero 82/E.

 

Dall'altro, invece, non è mancato chi - osservando che l'articolo 62 del D.lgs 346/1990 "restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge" (norma mai abrogata o modificata e, quindi, tuttora in vigore) e l'art. 85 del D.P.R. 14 febbraio 1963 n. 1343 (T.U. sul debito pubblico) dispongono l'esenzione dei titoli del debito pubblico da ogni imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi - ha ritenuto che, sulla base del combinato disposto delle norme suddette, i titoli di Stato debbono ritenersi, tuttora, esenti dall’imposta di donazione.

 

La modifica apportata dal D.L. n. 323/1996 all'art. 59 primo comma lett. b) D.lgs 346/1990 deve essere interpretata nel senso di una volontà del legislatore di sancire l'assoluta esenzione da imposta (conformemente alle previsioni del T.U. del debito pubblico) escludendo, pertanto, l'applicazione anche dell'imposta fissa. Si esprime in questo senso anche il CNN (Consiglio Nazionale del Notariato) al numero 481bis del 21 giugno 1996. In una cornice così confusa, di fronte all’incertezza normativa e l’arbitrarietà interpretativa consentita al contribuente, ad oggi risulta problematico individuare il giusto modus operandi. In questo caos, l’Agenzia delle Entrate richiama la Risoluzione del 23 Aprile 1997 n. 82/E e ritiene che in forza dell’articolo 59, n.1 lettera b), alle donazioni di titoli del debito pubblico si applica l’imposta di donazione nella misura normale.

 

La dottrina notarile, anche se in via dubitativa, sostiene la tesi dell’esenzione d’imposta di tali trasferimenti anche sulla base della attualità dell’articolo 85 del T.U. e su questo assunto basa le sue fondamenta interpretative. In un’ottica così descritta, bisogna ricordare che ad oggi i titoli di Stato, garantiti dallo Stato ed equiparati, non concorrono a formare l’attivo ereditario, in caso di successione. Pertanto non sussiste l’obbligo di includerli nella dichiarazione di successione.

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