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Covid-19, nuove regole per avere il consenso dei clienti

5/23/2020

Con il Decreto Rilancio sono state introdotte Modalità semplificate di prestazione del consenso e di consegna della documentazione informativa in relazione ai contratti di investimento e assicurativi


Il Decreto Rilancio (dl 19 maggio 2020, n. 34) ha recepito l’istanza presentata prima da Assoreti e Assogestioni e successivamente anche da Abi e Ania, relativa alla necessità di ottenere una semplificazione per il perfezionamento, in questo periodo di emergenza, dei contratti di investimento, delle adesioni alle offerte pubbliche di prodotti finanziari e dei contratti assicurativi, così come già previsto nel Decreto Liquidità (dl 8 aprile 2020, n. 23) per i contratti bancari. 

 

Tale semplificazione viene chiarita all’interno della circolare n. 34/20 di Assoreti: “nell’art- 33 del decreto legge, rubricato ‘sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato”, è previsto, con formulazione quasi del tutto analoga a quella del citato art. 4, d.l. n. 23/2020, che, ai fini dell’art. 23 del Tuf, delle disposizioni di attuazione degli artt. 95 e 98-quater del Tuf e dell’art. 1888 del codice civile, i contratti previsti da tali disposizioni, che vengano stipulati nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del decreto stesso (19 maggio 2020) e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 (31 luglio 2020), soddisfano il requisito della forma scritta e fanno piena prova sino a querela di falso ’anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità’”” si legge all’interno della circolare firmata Assoreti.

 

In pratica, nel periodo compreso tra il 19 maggio e il 31 luglio 2020 i contratti quadro relativi alla prestazione dei servizi di investimento e i contratti assicurativi possono essere validamente conclusi anche mediante tecniche di comunicazione a distanza senza necessità di apposizione da parte del cliente della firma elettronica “avanzata, qualificato o digitale”, ovvero è sufficiente l’espressione del consenso mediante un indirizzo di posta elettronica ordinaria o altro strumento idoneo, purché ricorrano le altre condizioni indicate in precedenza.

 

Attenzione però, gli obblighi di trasparenza non svaniscono e non si chiudono con un “semplice” scambio di mail. Il Decreto Rilancio prevede infatti che l’obbligo di consegna del contratto e della documentazione informativa sia “solo rinviato” e che debba “essere adempiuto alla prima occasione utile successiva al 31 luglio 2020”. E tutto ciò che viene scambiato via mail (anche ordinaria) con il cliente può essere utilizzato dal cliente stesso, durante il periodo di emergenza, per l’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla legge e dal contratto stesso, compreso il diritto di recesso dai contratti assicurativi e di investimento così come previsto dalla normativa vigente.

 

 

“Si rileva, infine, che trovano comunque applicazione le norme sull’adeguata verifica della clientela a fini antiriciclaggio, comprese quelle specifiche sull’operatività a distanza previste nella parte II, sezione VIII, del Provvedimento della Banca d’Italia del 30 luglio 2019” conclude al circolare Assoreti.

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