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5/31/2011 | Italo Marchesi
Il mancato aggiornamento professionale può essere causa di una sanzione pecuniaria, o anche, del recesso del contratto per il consulente finanziario (ex-promotore finanziario).
Secondo quanto emerso dalla circolare 28/11 di Assoreti, in possesso di Advisoronline, "la mancata partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'intermediario si configura come violazione" dell'art. 105 del Regolamento intermediari e quindi "verosimilmente, come violazione delle procedure interne dell'intermediario tese a dare attuazione" all'obbligo di cura dell'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari).
Il tutto si può tradurre in una sanzione amministrativa irrogabile dalla Consob e/o in un possibile scioglimento immediato del contratto.
In particolare, secondo quanto scritto da Assoreti nella circolare, "la mancata partecipazione del consulente finanziario (ex-promotore finanziario) a corsi di formazione organizzati dall'intermediario […] espone il consulente (ex-promotore) medesimo ad una sanzione amministrativa della Consob". Una sanzione che "se pecuniaria, comporta il sorgere anche di una responsabilità in capo all'intermediario per il pagamento della stessa in solido con il consulente (ex-promotore), e salvo il regresso obbligatorio verso quest'ultimo".
Circa, invece, la possibilità di attivare la clausola risolutiva, "si deve rilevare come questa" si legge nella circolare "possa produrre l'effetto dello scioglimento immediato del contratto, in quanto sia correlata all'inadempimento di specifici obblighi indicati nella clausola stessa". Tra questi obblighi potrebbe rientrare il tema dell'aggiornamento professionale.
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