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5/20/2011 | Italo Marchesi
Anasf e Assoreti muovono dubbi sui requisiti di indipendenza contenuti nel "Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria" redatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e messo in consultazione ad aprile.
In particolare le due associazioni, nei documenti inviati al Mef, hanno espresso alcune perplessità sull'articolo 3 del documento. Secondo l'Anasf la precisazione contenuta nella seconda parte del comma 1 dell'articolo in questione (che regola i rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, o di altra natura) "costituisce una clausola generale eccessivamente ampia, principalmente per via della estensione della attribuzione di significato dell’espressione ‘indipendenza nella prestazione’, tale da far dubitare della determinatezza della norma". A detta dell'associazione dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) "l'interprete potrebbe, ad esempio, ritenere iscrivibile la società di consulenza finanziaria all'albo anche se ha rapporti di natura economica e patrimoniale con un intermediario, ritenendosi nel caso specifico che tale partecipazione non vada a condizionare l'indipendenza nella prestazione consulenziale".
Assoreti punta, invece, il dito contro il comma 3 dell'articolo 3. Secondo l'associazione delle reti dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) lasciando nel comma in questione il termine 'remunerazione' "si consentirebbe alle società di consulenza finanziaria di percepire da soggetti terzi le forme di incentivazione diverse dalla remunerazione. Tale 'favor' per le società di consulenza appare, tuttavia, poco razionale se si considera, per un verso, che queste società e i consulenti finanziari persone fisiche prestano il medesimo servizio di consulenza, e, per altro verso, che il requisito di indipendenza rappresenta il quid pluris delle società di consulenza finanziaria, che nell’ottica del legislatore nazionale giustifica il loro non essere SIM". Per questo, nel documento inviato da Assoreti al Mef, sarebbe opportuno rifarsi all'articolo 5, d.m. n. 206/2008, relativo alle persone fisiche consulenti finanziari che indica chiaramente l'impossibilità di percepire "alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio".
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