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6/5/2017
Consob e Banca d’Italia hanno sottoposto alla consultazione pubblica con il mercato le proposte di modifica agli obblighi informativi a carico dei gestori di fondi comuni. La consultazione, avviata giovedì scorso (1° giugno), terminerà il 31 luglio 2017 e riguarda quattro circolari di Banca d’Italia (n.189 del 21 ottobre 1993, n.286 del 17 dicembre 2013, n.154 del 22 novembre 1991) e la delibera Consob n.17297 del 28 aprile 2010. L’evoluzione normativa e l’obiettivo di razionalizzazione e semplificazione degli obblighi informativi a carico dei gestori hanno condotto alla revisione da parte delle due autorità del relativo framework di segnalazioni, si legge nella consueta newsletter della Consob.
In dettaglio, i principali interventi previsti sulla circolare di Bankitalia introducono nuovi dettagli informativi nelle segnalazioni relative al servizio di gestione individuale prestato dalle SGR, per eliminare le segnalazioni su tale operatività inviate alla Consob; l’eliminazione di alcune voci relative all’operatività dei fondi (alla composizione di portafoglio e alle commissioni a carico dei fondi e dei sottoscrittori); l’inserimento di nuove sottovoce relative alla qualità del credito, alla residenza e al settore economico di appartenenza dei debitori nel caso dei fondi chiusi abilitati alla concessione del credito in via diretta (sicaf); l’introduzione di obblighi segnaletici per le sicaf; l’istituzione di un’informativa per gli European venture capital funds (Euveca) e gli European social entrepreneurship funds (Eusef).
Per quanto riguarda la delibera Consob, le authority propongono: l’eliminazione delle segnalazioni strutturate a carico delle SGR/sicav che rappresentano una duplicazione rispetto a quelle acquisite da Bankitalia; e l’eliminazione delle segnalazioni i cui contenuti possono essere reperiti da altri database a disposizione dell’istituto (elenco collocatori per i gestori esteri; convenzioni tra SGR promotrice e gestore e informazioni di carattere anagrafico-qualitative sui fondi speculativi); l’eliminazione per i gestori di OICR di private equity delle segnalazioni relative a tali prodotti; la modifica della segnalazione relativa alla commercializzazione di OICR propri e di terzial fine di renderla più rispondente alle attività di vigilanza.
Le due authority, infine, prevedono anche l’estensione delle segnalazioni documentali relative agli OICR di diritto italiano gestiti da gestori italiani (come il regolamento di gestione, rendiconto annuale e relazione semestrale) anche agli OICR di diritto italiano gestiti da società di gestione Ue e da gestori di Fia (Gefia Ue); la riconduzione nell’alveo degli obblighi informativi ex delibera n. 17297 della segnalazione introdotta dalla direttiva AIFMD e implementata nell’articolo 45 del TUF (“Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate”); e alcuni adattamenti specifici relativi alle segnalazioni dei fondi immobiliari.
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