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Le regole pubblicitarie dell'agenzia Consob

5/31/2011 | Giuseppe G. Santorsola

Dopo consueta consultazione è stato definito dalla Consob il perimetro qualitativo dei modelli di promozione degli strumenti finanziari.


Dopo consueta consultazione è stato definito dalla Consob il perimetro qualitativo dei modelli di promozione degli strumenti finanziari. Il documento esamina il profilo dei messaggi pubblicitari, ma probabilmente l’attenzione dovrebbe riguardare uno spettro più ampio a monte di tale momento. È certamente contraddittoria la combinazione tra regole normative e fantasia del marketing. Tuttavia esperienze passate testimoniano come quest’ultima sia in grado di piegare a suo favore il vincolo delle regole. Le OPV di Enel, Mps, Autostrade, Banco di Roma, Terna evidenziarono anni fa la capacità dei creativi di flettere i richiami dell’allora Regolamento 11971/99 alle variabili del marketing. Pavarotti, Gassman jr, Proietti, Alessia Merz e Stefania Rocca convinsero alla sottoscrizione più dei prospetti informativi, rispettando i vincoli allora esistenti. Il profilo sotto indagine qui commentato è solo quello della congruenza fra messaggi e contenuti dello strumento e dei documenti obbligatori, come suggerito dall’Authority. In realtà non è sufficiente dibattere solo dei prodotti non equity, bensì anche di prodotti bancari, assicurativi e obbligazionari.
La normativa consente l’emissione diretta di strumenti da parte di intermediari sul mercato senza ricorrere a sindacati di collocamento. Tale modello è stato applicato recentemente da grandi banche, ma potrebbe essere replicato a livello locale da istituti minori. Il profilo della completezza informativa e della trasparenza potrebbe in quei casi risultare minore, pur sollecitando soggetti non soci o clienti, nonché localizzati in aree dove la banca emittente non opera o non è presente.
 
Si propone all’attenzione la particolare difficoltà di lettura e comprensione di un Prospetto Informativo rispetto alla comprensibilità di un messaggio pubblicitario. Il consentire la conclusione di una proposta contrattuale o l’adesione ad un’offerta solo attraverso l’uso della promozione resta elemento delicato cui potrebbe far fronte una clausola di jus poenitendi agganciata alla carenza del Prospetto e alla mera azione, efficace e informale, dell’azione promozionale. Resta vero che tale facoltà è scarsamente utilizzata.
 
L’enfasi è posta nel documento sul modello pubblicitario, ma altrettanto regolamentabile è il modello del collocamento presso i propri sportelli delle obbligazioni bancarie, laddove il linguaggio verbale e diretto ha certamente peso preponderante rispetto a quello formale, ufficiale e scritto previsto dalla normativa. Sempre sotto un profilo formale, ma rilevante nei contratti relativi a promozioni in oggetto, si può immaginare una clausola di conferma della piena comprensione dello strumento, della sua combinazione R/R e della assenza (al momento) del PI giuridicamente dedicato alla miglior tutela 
Nessun dubbio sulla congruità del richiamo della Consob rispetto alle offerte senza collocamento tramite soggetti terzi autorizzati; tale opportunità è di fatto consentita solo agli intermediari, non ad altri emittenti. Potremmo definirlo un auto-collocamento; in realtà in alcuni casi si verifica un sistema misto con delega a intermediari per il collocamento di parti dell’emissione. Viene comunque a mancare il positivo conflitto di interessi fra emittente e collocatore che può agevolare (in astratto) la miglior offerta al cliente. Si propone anche l’ipotesi della iscrizione obbligatoria di una indicazione in merito alla combinazione per il soggetto dei ruoli di emittente e collocatore con specifica acquisizione della firma di consenso. Ovviamente ciò deve valere anche per ogni emissione di controllata, collegata o correlata con ulteriore indicazione in caso di posizione creditoria nei confronti dell’emittente da parte del gruppo dell’intermediario.
 
È opportuno ricordare che nelle versioni iniziali del TUF, la pubblicità era possibile solo dopo la pubblicazione del prospetto, mentre ora lo è anche prima, fatta salva la segnalazione del futuro prospetto. Non è materia oggi regolata, ma merita segnalazione.
 
Articolo tratto dal numero di maggio di ADVISOR

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