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Nuove economie di scala per i gestori

3/29/2011 | Massimo Paolo Gentili e Nunzia Melaccio

Sono molteplici gli approcci per valutare l’opportunità di avviare un progetto nel settore della gestione collettiva. Quello più apprezzato e attuato consiste nel confrontarne i costi di realizzazione e funzionamento rispetto all’ammontare delle masse, in gestione o prospettiche, affinché il consulente (ex-promotore) possa realmente comprenderne la sostenibilità.


Una tale visione economico-aziendale, che si integra nel continuo con quella regolamentare più classica, accoglie con interesse le posizioni assunte dal legislatore europeo rispetto alle strutture master-feeder nell’ambito di fondi e sicav armonizzati. Un gestore può infatti avere interesse a istituire, anche in diverse giurisdizioni, più veicoli con la medesima politica di investimento in cui solo uno di essi - il veicolo master - attua una strategia di gestione attiva, mentre gli altri veicoli (feeder) si limitano all’investimento, esclusivo o prevalente, nel veicolo master. 
Le ragioni alla base dell’implementazione di una struttura master-feeder sono molteplici e possono essere esemplificate nella necessità/opportunità di indirizzare ciascun feeder a specifici target di investitori, diversi tra loro per localizzazione geografica, fiscalità, genere. Tali ragioni strategiche e commerciali vanno coniugate sia con l’esigenza di mantenere un indirizzo gestorio unitario e di razionalizzare i costi, sia con la necessita di conformarsi alle prescrizioni normative. 
In materia di master-feeder le disposizioni europee, con la direttiva Ucits IV, disegnano un chiaro contesto regolamentato. 
Cerchiamo di comprenderne al meglio la portata innovativa. In assenza di un riconoscimento regolamentare, nessun veicolo di investimento collettivo del risparmio armonizzato potrebbe investire la totalità (o quasi) del proprio patrimonio in un altro veicolo, salvo violare i limiti di investimento della normativa comunitaria in materia di diversificazione e di ripartizione del rischio di controparte.
Il riconoscimento delle strutture master-feeder, pertanto, equivale a consentire a un fondo comune di investimento o a una sicav armonizzata di derogare a tali limiti e di divenire feeder di un’altra struttura master europea. Sul piano operativo, il feeder sarà dedicato alla raccolta dei risparmi presso i propri partecipanti e all’investimento degli stessi nel master di cui, pertanto, diventerà a sua volta partecipante affiancandosi ad altri investitori che non necessariamente dovranno esserne feeder. La direttiva traccia in maniera puntuale le caratteristiche dei veicoli master e feeder. Quanto al master, esso dovrà sottostare agli ordinari limiti di investimento e non dovrà detenere partecipazioni in un feeder, né essere a sua volta un feeder. In merito alla definizione di feeder, la direttiva prevede che, per essere tale, un veicolo dovrà investire almeno l’85% delle proprie attività nel veicolo master e potrà investire il residuo 15% in liquidità, in strumenti derivati e in beni mobili ed immobili, salvo rispettare le finalità imposte dalle direttiva stessa. Il feeder dovrà garantire un monitoraggio continuativo sull’attività del master e la direttiva impone la contrattualizzazione dei flussi informativi tra i due veicoli, salvo che essi siano gestiti dalla medesima entità. A tal proposito, si deve considerare che la nomina di un unico gestore, oltre a consentire una semplificazione procedurale, comporterebbe importanti economie di scala anche in virtù della possibilità di avvalersi dei medesimi fornitori di servizi per tutti i veicoli della struttura master-feeder. Dal momento che l’attento bilanciamento dei costi/benefici è essenziale ai fini della buona riuscita di un progetto e che questo è ancor più vero in caso di progetti che coinvolgono entità e veicoli con localizzazioni europee differenti, le novità in materia di master-feeder aprono interessanti scenari per l’operatività cross-border dei gestori. Tali scenari potranno essere valutati dai player, in attesa che, nel rispetto della deadline del 1° luglio 2011, i paesi membri diano attuazione alla direttiva, seguendo il Lussemburgo che vi ha provveduto a dicembre.

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