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Consulenti (ex-promotori), leader della rivolta contro la riforma del lavoro

6/28/2012 | Giuseppe G. Santorsola

Nel settore si percepisce una condizione di crisi di vocazioni; è dovuta anche alla logica strettamente binomiale del rapporto contrattuale nel mondo finanziario: dipendente o consulente.


l DDL sulla riforma del lavoro contiene numerosi spunti di interesse esterni al suo tema principale più enfatizzato. Come è ovvio, molte norme si collegano a quelle vigenti, in particolare agli schemi di inquadramento previsti dalla Legge 30/03 (Legge Biagi). Nel contesto di questa rivista è di particolare interesse l’aspetto dei collaboratori di intermediari finanziari, sempre più numerosi, che - pur avendo obblighi di esclusiva nei loro rapporti di lavoro - sono inquadrati contrattualmente con rapporti agenziali.
 
Nel mondo del lavoro questi profili sono invero frequentissimi e talvolta dominanti nei contratti più recenti. Ne sono un esempio nel tempo, i co.co.co, i co.co.pro e le partite IVA. Il caso specifico dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) è ulteriormente diverso. 
 
In primo luogo, il perimetro operativo risale al 1985 quando pressoché contemporaneamente entrarono in vigore la Legge 3/5/1985, n. 204 per la riforma degli agenti di commercio e la delibera Consob 1739 del 10 luglio che regolamentò il settore delle società di distribuzione dei servizi finanziari, poi denominate, dal 1991, SIM. Il combinato delle due norme determinò il ruolo agenziale dei non ancora denominati consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) e la scelta delle società di imporre il regime del monomandato nel timore - del resto plausibile - che i consulenti (ex-promotori) potessero utilizzare il brand migliore per dialogare con il cliente sui prodotti e servizi di minor qualità, dei quali avessero ulteriore mandato distributivo. La normativa del 1991 confermò il perimetro contrattuale dei consulenti (ex-promotori) nelle posizioni degli agenti, dei mandatari e dei dipendenti. Emerge statisticamente, infatti, come la figura più tradizionale del consulente (ex-promotore) sia declinante, proprio perché è sempre più complesso mantenere l’autonomia indicata dal modello giuridico di base della 204/85.
 
Appare corretto delineare equidistanza di ruolo tra lavoro autonomo e subordinato. Molti consulenti (ex-promotori) sono inquadrati come agenti, ma non si comportano come tali. È noto anche che nessuna organizzazione rappresentativa ha mai siglato un contratto collettivo del comparto agenziale. Possiamo quindi convenire, come è convinzione ormai diffusa, che tutti gli operatori del segmento, siano obbligati per legge al monomandato anche quando gli agenti, sono “economicamente dipendenti” dall’unico soggetto per cui operano. 
 
Nel settore si percepisce una condizione di crisi di vocazioni; è dovuta anche alla logica strettamente binomiale del rapporto contrattuale nel mondo finanziario: dipendente o consulente. Il contesto merita invece soluzioni multivariate considerando soprattutto la rischiosità della loro posizione, tra impossibilità di diversificare l’attività, carenza di tutele e sbilanciamento pericoloso delle regole contrattuali del lavoro. 
 
Una proposta provocatoria, ma meritevole forse di approfondimento, è la seguente: consulenti (ex-promotori), consulenti, mediatori, agenti assicurativi, immobiliari e finanziari, broker e soggetti complementari costituiscono un complesso di circa 300.000 soggetti: un numero non dissimile da quello dei dipendenti bancari (alcuni dei quali coincidono con taluni di questi per attività). È ipotizzabile valutare l’ipotesi di una contrattazione collettiva che li raggruppi, soprattutto per i profili normativi. Ferma restando la difficoltà di aggregare soggetti diversi e la lunghezza dell’orizzonte nel quale conseguire risultati, i consulenti (ex-promotori) hanno consistenza sufficiente per proporsi leader di questo percorso.
 
Propongo anche una considerazione dal punto di vista delle banche: in ragione della crescente esigenza di azioni commerciale fuori sede (quindi con obbligo di consulenti (ex-promotori)), anche dal loro punto di vista vi è interesse a considerare il tema. Una scelta legislativa in merito nell’ambito del decreto in discussione potrebbe consentire la ricerca dei necessari accordi collettivi: un’occasione irripetibile.
 
Articolo tratto da Advisor, newsmagazine della consulenza finanziaria

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