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2/3/2017
"La protezione delle risorse dei fondi pensione detenute presso una banca sottoposta a risoluzione non sarebbe completa". È questa la conclusione cui è giunto il Servizio Legale e Contenzioso della Covip, l'authority di vigilanza sui fondi pensione, in una lettera dello scorso 26 gennaio (qui il pdf) in risposta a un quesito di Assofondipensione in merito all’applicazione del bail-in alle forme pensionistiche complementari. La Covip nella missiva fa presente di aver già da tempo "provveduto a effettuare, anche congiuntamente alla Banca d’Italia, ogni opportuna valutazione circa le possibili implicazioni della normativa in questione sui fondi pensione".
In particolare, scrive la Covip, nel caso di una banca depositaria in risoluzione "non sarebbe possibile sottrarre agli effetti del bail-in riguardante detta banca le disponibilità liquide a essa affidate" da un fondo pensione complementare ed "è emersa pertanto l’esigenza di un intervento normativo volto a introdurre un meccanismo di protezione idoneo a porre al riparo dagli effetti del bail-in anche tali disponibilità, essendo convincimento condiviso da entrambe le Autorità che tale vuoto non possa essere colmar con interventi di tipo amministrativo". Covip scrive di essersi "immediatamente fatta portatrice di siffatta istanza nelle sedi competenti, sottoponendo possibili soluzioni alla valutazione dei Ministeri vigilanti" e precisando che iniziative in tal senso sono tuttora in corso visto che Bankitalia ha recentemente diffuso gli esiti degli approfondimenti in una risposta ad Assogestioni.
Covip ricorda che la protezione prevista per i fondi comuni di investimento (articolo 36 comma 4 del TUF), secondo il quale il patrimonio dei fondi costituisce patrimonio autonomo, sul quale non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, non "appare applicabile alle forme pensionistiche complementari". Inoltre, alle forme pensionistiche complementari non trova applicazione neppure la "circoscritta protezione offerta dai sistemi di garanzia dei depositanti". Alla luce di quanto rilevato, gli effetti del bail-in "potrebbero estendersi alle disponibilità liquide di una forma pensionistica complementare depositate presso una banca depositaria" e lo stesso discorso vale anche "per quelle casistiche limitate in cui le liquidità di una forma pensionistica complementare sono depositate presso istituti bancari diversi dai depositari".
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