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Tasse, le gestioni patrimoniali colpite nella liquidità

12/24/2012 | Marcella Persola

Con la circolare n. 48/E dell'Agenzia delle Entrate datata 21 dicembre, si stabiliscono le disposizioni attuattive in merito alle imposte di bollo da pagare su determinati tipologie di strumenti.


Natale amaro per le gestioni parimoniali. Con la circolare n. 48/E dell'Agenzia delle Entrate datata 21 dicembre, si stabiliscono le disposizioni attuattive in merito alle imposte di bollo da pagare su determinati tipologie di strumenti.

 

Nello specifico la Circolare n. 48 recita che: "Non paga l’imposta di bollo il conto corrente ‘di base’ rivolto alla clientela socialmente svantaggiata. Si tratta del servizio senza spese che deve essere offerto dall’intermediario ai consumatori il cui Isee è inferiore a 7.500 euro. La stessa esenzione è concessa agli estratti e ai libretti, intestati a persone fisiche, che hanno un valore medio di giacenza
complessivo non superiore a 5 mila euro".

 

Per chi invece ha giacenze superiori al tetto stabilito l'imposta di bollo passa a 34,2 euro per le persone fisiche e 100 euro per quelle giuridiche. Il fardello più pesante toccherà però agli strumenti finanziari. Su investimenti come fondi comuni, azioni, derivati, polizze a contenuto finanziario, titoli di stato, gestioni patrimoniali si pagherà un'imposta dell'1 per mille per il 2012, che salirà all'1,5 per mille a partire dal 2013. Questa "mini-patrimoniale" non stabilisce soglie di esenzione (solo il tetto massimo di 1.200) e verrà applicata così come per i conti correnti in modo proporzionale alla durata del rapporto intercorso con l'intermediario. Per il 2013 l'imposta, come si diceva, passerà all'1,5 per mille con un tetto massimo per le persone giuridiche di 4.500 euro.

 

La Circolare, inoltre, utilizza diversi esempi per spiegare come applicare la misura minima di 34,20 euro e quella massima di 1.200 previste per il 2012. Difatti l'applicazione considera tutti i prodotti del cliente e in presenza di più rapporti va considerata una sola volta i giorni dei periodi sovrapposti. Per le gestioni patrimoniali si chiarisce che il prelievo è da calcolare sull'intero valore del patrimonio gestito, compresa la liquidità.

Per quanto riguarda i prodotti assicurativi, l’imposta deve essere applicata per le polizze unit e index linked e per le operazioni di capitalizzazione, con esclusione delle forme pensionistiche individuali.

 

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