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Consulenti (ex-promotori), scattano le registrazioni OAM

4/14/2012 | andrea.giacobino

Da domani i consulenti (ex-promotori) che svolgono attività di mediazione del credito possono registrarsi sul portale dell'Organismo per la gestione degli elenchi operativi nell'ambito creditizio.


 

I consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) che svolgono attività di agente o mediatore sono avvisati: da domani 15 aprile possono registrarsi sul portale dell’'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (www-organismo-am.it), in breve "OAM".

 

Costituito lo scorso 12 dicembre, l'OAM ha finalmente ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica quale associazione di diritto privato senza finalità lucrative deputata alla tenuta e alla gestione degli Elenchi professionali delle citate categorie di operatori. L'’OAM, con apposita circolare n. 1/2012, ha definito i massimali delle polizze professionali da sottoscrivere per poter operare come Intermediario del credito (agente o mediatore). E' importante evidenziare inoltre che le associazioni facenti parte dell'Organismo hanno anche definito le quote di iscrizione all'OAM per agenti e mediatori (cfr. All. B), la tabella dei prodotti ex art. 128 quater comma 4 TUB (cfr. All. C) e le materie oggetto di esame per l’'abilitazione professionale degli agenti e dei mediatori (cfr. All. D).

 

L’'Organismo provvederà all’'iscrizione degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi nei rispettivi nuovi elenchi, costituiti in seguito alla riforma operata dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, svolgendo anche ogni ulteriore attività strumentale o connessa per la gestione dei nuovi elenchi. La registrazione costituisce per gli operatori un’'attività prodromica (preliminary investigation) all'’ottenimento dell’'effettiva iscrizione in elenco.

 

Le istanze di iscrizione agli elenchi di agenti e mediatori avverranno a decorrere dal 1° giugno prossimo salvo ulteriori proroghe.  L'iscrizione negli elenchi è subordinata al possesso, da parte degli iscrivendi operatori di casella di posta elettronica certificata e di firma digitale. Senza tali strumenti non è possibile formalizzare l’'istanza di iscrizione.

 

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