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Polizze ramo III: conservano i privilegi solo se la funzione previdenziale è evidente

11/16/2016 | Andrea Bazzani, B.I.G. INSURANCE BROKERS

Le unit linked presentano vantaggi e limiti che devono essere compresi a fondo prima della sottoscrizione


La polizza ramo III si definisce il prodotto assicurativo vita in cui il rischio principalmente è finanziario ed è assunto dal contraente. La normativa infatti stabilisce che in questa categoria di polizze la prestazione è legata principalmente all’andamento del valore degli investimenti sottostanti.

 

In questo ultimo elemento si distingue dalle polizze finanziarie ramo I che sono investite nelle cd. gestioni separate delle compagnie assicurative le quali in ogni momento garantiscono col proprio patrimonio il capitale investito dal cliente e un rendimento, forsanche lo 0%. Nelle polizze ramo III si sono ricomprese le cd. Unit Linked: la compagnia costituisce un fondo assicurativo, del quale il cliente sottoscrive un certo numero di quote. Ogni unità rappresenta una frazione del fondo assicurativo identica alle altre.

 

La polizza che in Italia viene chiamata Private Insurance, invece, prevede che compagnia assicurativa (quasi sempre estera, per via di una maggiore flessibilità regolamentare) costituisca un fondo assicurativo per ogni singolo cliente/sottoscrittore (fondo interno dedicato): dunque ogni cliente ha una polizza potenzialmente diversa da quella di chiunque altro e può definire una strategia più vicina alle proprie esigenze particolari, può arrivare a suggerire quale sarà l’istituto che si occuperà della gestione e dove la compagnia potrà depositare gli investimenti del fondo interno. Il cliente Private avrà un controllo dei costi della struttura e potrà godere di rendiconti dettagliati sull’andamento del fondo interno e sulle strategie che hanno portato la compagnia a prendere certe decisioni di investimento.

 

Il sottoscrittore di una polizza di tipo finanziario normalmente ricerca con questo prodotto una forma di pianificazione finanziaria e successoria in un’ottica di trasmissione del patrimonio accumulato a delle persone individuate e preferisce rivolgersi ad un istituto privato quale il contratto di assicurazione vita con una compagnia, in alternativa o in congiunzione con gli altri istituti giuridici che la normativa prevede (testamento, donazione, patto di famiglia).

 

La normativa (non solo Italiana) storicamente riconosce e favorisce il risparmio e la previdenza del singolo (Cost. Italiana art. 47) garantendo qualche vantaggio civilistico e fiscale al sottoscrittore. La normativa fiscale delle successioni riconosce che la polizza vita è esentata il pagamento dell’imposta da parte dei beneficiari e i premi sono esclusi dall’asse ereditario. La natura prevalentemente finanziaria del rischio di questo genere di prodotto ha alimentato l’annosa questione se queste polizze possano in tutto godere dei privilegi garantiti dall’applicabilità del titolo III (dell’assicurazione sulla vita) del Capo XX del Codice Civile tra cui spicca l’art. 1923 che garantisce una forma di protezione dei premi e degli investimenti in polizza nei confronti dei creditori e delle possibili azioni esecutorie e cautelari che questi possono promuovere.

 

La giurisprudenza Italiana ha alternato sentenze in favore dei sottoscrittori e dei creditori. Ultimamente persino il Fisco sembra avere la tentazione di contestare quanto previsto dalla legge in ordine all’applicabilità o meno dell’imposta di successione per i beneficiari e della sospensione d’imposta sui redditi per i sottoscrittori. L’Autorità di controllo in materia, IVASS e per certi versi CONSOB, negli anni hanno sempre riconosciuto la polizza Unit Linked e in generale le ramo III come vere polizze vita e negli ultimi 20 anni sono intervenuti spesso regolamentando il prodotto ma concentrandosi sugli obblighi di informazione e trasparenza a tutela del sottoscrittore, dunque sul comportamento dei distributori e delle compagnie: nulla è stato modificato in ordine a come debba essere costituito il fondo, alle garanzie da prestare, a particolari condizioni contrattuali.

 

La polizza ramo III è certamente un prodotto vita che ha nella natura previdenziale la sua base di esistenza e dunque nello spirito di riserva di risparmio con un pensiero verso i terzi che succederanno. Per questa ragione ritengo sia corretto che giudicanti e inquirenti di qualsiasi materia abbiano diritto di contestare il prodotto vita ma solo se palesemente non si riconosca l’intento previdenziale del sottoscrittore al momento dell’investimento nella polizza. Dunque si indaghi lo stato d’animo, i bisogni che si volevano coprire, la congruità dei tempi e dell’età del sottoscrittore rispetto alla vita attesa.

 

In questo senso molto può essere fatto dal proponente la polizza: un broker avrà la possibilità di spiegare i vantaggi e i limiti del prodotto al possibile sottoscrittore in modo neutrale, valuterà col cliente la proposta più conveniente e adatta, saprà metterlo in guardia da comportamenti che possano minare la corretta interpretazione delle sue intenzione di fronte ai terzi, inclusi i creditori, il fisco o altri soggetti e avrà la più ampia gamma prodotto per indirizzare se necessario il cliente verso altri modi maggiormente efficienti per coprire il medesimo rischio.

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