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Le polizze di ramo I non sono pignorabili

10/3/2024 | Marcella Persola

La sentenza rappresenta un precedente rilevante. A seguire la vicenda il team del dipartimento Regulatory di ADVANT Nctm guidato da Benedetta Musco Carbonaro


La protezione non si tocca. Ha creato un precedente molto interessante la pronuncia della Corte di Appello di Firenze, secondo la quale le polizze Vita di Ramo I sono prodotti assicurativi e quindi impignorabili.

La vicenda oggetto della pronuncia riguarda un soggetto terzo e due figli beneficiari, ai quali - a seguito del decesso del contraente - la Compagnia aveva liquidato la prestazione.

Il fallimento dell’attività di uno dei due figli ha portato, tuttavia, all’avvio di una causa civile presso il Tribunale di Pistoia sull’accertamento dell’effettiva natura della polizza – ritenuta, dai promotori della causa, un investimento finanziario e non uno strumento assicurativo – e, di conseguenza, sull’inefficacia - ex art. 44 della Legge Fallimentare - del pagamento della metà della prestazione effettuata dalla Compagnia a favore del beneficiario poi fallito.

ADVANT Nctm, attraverso il suo dipartimento il team del dipartimento Regulatory - guidato dal partner Benedetta Musco Carbonaro (nella foto) coadiuvata dall’associate Antonio Caruccio - ha seguito l’impugnazione della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Pistoia, che aveva dichiarato inefficace la liquidazione della prestazione al beneficiario oggetto di fallimento, presso la Corte di Appello di Firenze nell’interesse della Compagnia.

A esito del giudizio, la Corte di Appello di Firenze ha integralmente accolto le istanze promosse nell’interesse della Compagnia e, con sentenza n. 1294 del 15 luglio 2024, ha confermato che il contratto è a tutti gli effetti una polizza vita tradizionale di Ramo I a gestione separata, confermando l’impignorabilità ex art. 1923 c.c., “con conseguente esclusione dai beni compresi nell’attivo fallimentare ex art. 46 della legge fallimentare”.

 Alla base della considerazione, l’osservazione che la polizza prevede la “garanzia, in caso di decesso dell’assicurato, di versamento ai beneficiari dell’intero importo capitale, dedotti unicamente i soli costi vivi, nel quale è quindi presente il rischio demografico”, e la conseguente affermazione dell’effettiva natura assicurativa del prodotto.

La sentenza rappresenta un precedente rilevante, soprattutto in un periodo in cui si assiste di frequente a iniziative esecutive che hanno ad oggetto anche polizze di Ramo I, la cui natura assicurativa è tradizionalmente stata considerata, finora, sostanzialmente pacifica.

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