Tempo di lettura: 1min
10/23/2019 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi Michelutti Studio legale tributario
Il decreto legge fiscale (cfr. art. 12 del decreto licenziato dal Consiglio dei Ministri la settimana scorsa), apportando modifiche agli articoli 44, comma 1, lettera g-sexies e 45 del Testo Unico delle imposte sui redditi, modifica radicalmente la fiscalità dei redditi derivanti da trust operanti al di fuori del territorio nazionale.
In particolare, ad oggi, i redditi prodotti da trust trasparenti (anche esteri), ossia con beneficiari individuati vengono imputati per trasparenza – e quindi tassati a prescindere dall’effettiva percezione - in capo a tali beneficiari. Stante il riferimento letterale ai “redditi imputati”, tale previsione si rende di difficile applicazione nel caso di trust “opachi” ove i beneficiari non sono immediatamente individuabili (ovvero ricevono il reddito solo a seguito di una scelta discrezionale del trustee).
Per ovviare a questa incertezza normativa, il decreto introduce:
Infine, il comma 2 dell’articolo 12 del decreto fiscale va a modificare l’articolo 25 del decreto legge n. 83/2012. Tale modifica è atta a estendere al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie la possibilità di accedere alle informazioni afferenti alla “titolarità effettiva” di persone giuridiche e trust.
Accedi a funzionalità esclusive e migliora la tua esperienza di navigazione
Abbonati a prezzi speciali. La rivista sul tuo desk in ufficio
Scopri le categorie