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6/19/2019 | Stefano Massarotto
L’amministrazione Finanziaria, nella Risposta n. 187 del 12 giugno 2019, ha chiarito che la natura non lucrativa di una fondazione non preclude la possibilità che la stessa svolga anche un’attività imprenditoriale, se questa è strumentale allo scopo istituzionale per il quale è stata costituita. In quest’ambito, gli apporti al fondo di dotazione dell’ente ovvero a quelli effettuati in sede di costituzione e in momenti successivi non sono imponibili in quanto non si possono qualificare come sopravvenienze attive; per di più anche nel caso di apporti che rappresentano lasciti ereditari dei fondatori o di terzi, si deve escludere l’applicazione dell’imposta di successione considerato che la dotazione non ha fini privatistici ma scopi istituzionali.
Inoltre, i contributi erogati dalla fondazione non sono soggetti ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 100 del TUIR in quanto lo scopo della fondazione è esclusivamente di tipo solidale, a condizione che tale scopo pubblicistico risulti da accordi scritti. Infine, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che gli acquisti inerenti all’attività commerciale sono detraibili dalla stessa fondazione come sostenuto dalla Sentenza della Corte di Giustizia C-249/17.
*Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario
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