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10/4/2017 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi & Soci
Il recente D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, di recepimento della cosiddetta IV Direttiva UE antiriciclaggio, impone, tra l’altro, una nuova nozione di titolare effettivo, figura centrale intorno alla quale ruotano gli obblighi di due diligence degli intermediari finanziari.
Il D.Lgs. n. 90, tuttavia, interviene anche sull’ambito di applicazione del monitoraggio fiscale (il famoso Quadro RW): il novero dei soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW viene esteso a tutti coloro che si qualificano come titolari effettivi dell’investimento secondo la nuova normativa antiriciclaggio.
Vediamone gli effetti sul trust: la titolarità effettiva – e, quindi, gli obblighi di compilazione del Quadro RW - viene ora attribuita al settlor, al trustee, al protector, ai beneficiari determinati (o alla categoria di persone nel cui interesse principale è istituito il trust) e a qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sul trust. La nuova nozione di titolare effettivo è quindi più estesa rispetto al passato: scompare infatti la soglia del 25% del trust fund al di sotto della quale la posizione del beneficiario non era, in linea di principio, rilevante, ed inoltre sono titolari effettivi tutti i soggetti correlati, a prescindere dall’effettivo controllo del trust.
Una applicazione automatica della nuova nozione di titolare effettivo del trust ai fini del monitoraggio fiscale crea notevoli complicazioni che sono sproporzionate rispetto alle finalità informative proprie di tale disciplina, con il rischio di un pericoloso – per non dire pernicioso – effetto espansivo della normativa antiriciclaggio ai fini fiscali, incorrendo nell’equivoco di equiparare il nuovo “titolare effettivo” ai fini antiriciclaggio (che comprende soggetti, quali il protector o il trustee) con il “possessore del reddito” (e della sua fonte).
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