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2/28/2017 | Redazione Private
La voluntaty bis è partita (leggi). Ma la percezione diffusa, tra gli operatori, è che per adesso abbia riscontrato scarso interesse da parte dei contribuenti "infedeli". I motivi sono molteplici e il primo di questi è riconducibile alle difficoltà legate alla procedura di autoliquidazione: a differenza della prima edizione, infatti, questa volta sarà il contribuente ad auto-determinare quanto dovuto per regolarizzare la posizione con il Fisco, relegando all’Amministrazione finanziaria il ruolo di controllo dei dati inseriti e della completezza e veridicità delle informazioni e/o documentazione trasmesse.
Non a caso, secondo quanto risulta al Sole 24 ore, l'Agenzia delle Entrate starebbe sviluppando un software ad hoc per facilitare la quantificazione degli oneri dovuti. Vale la pena ricordare che, In caso di errori nei versamenti - ricorda il quotidiano di Confindustria - verranno applicate sanzioni comprese tra il 3% e il 10%, a seconda dei casi.
Un capitolo a parte riguarda l'emersione del nero domestico. Con la voluntary bis, è stata introdotta una presunzione legale secondo cui, ricorda il Sole, i contanti o i valori al portatore oggetto di disclosure si presumono derivanti da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell’anno 2015 e nei quattro periodi d’imposta precedenti.
Il contribuente è tenuto a rilasciare, insieme all'istanza, una dichiarazione in cui si attesti che l’origine dei contanti o dei valori al portatore non derivi da condotte costituenti reati diversi da quelli per cui è esclusa la punibilità a seguito del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria. E in base alle nuove disposizioni, il contribuente che intende fare la pace con il Fisco dovrà provvedere all'apertura di eventuali cassette di sicurezza alla presenza di un notaio che ne accerti e verbalizzi il contenuto.
Non solo. Entro il 30 settembre 2017, i contanti e i valori al portatore oggetto di emersione dovranno essere depositati presso un intermediario finanziario, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura.
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