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Lex & The City - Successioni, il 'coacervo' è stato abolito?

2/1/2017 | Gianmarco Di Stasio - Russo De Rosa Associati

Una sentenza della Corte di Cassazione sembra abrogare il meccanismo mediante il quale ai fini fiscali si sommano le donazioni a quanto trasmesso in fase di successione


Con la innovativa sentenza n. 24940 pubblicata il 6 dicembre 2016, precorsa in dottrina dallo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 168-2006/T, e subito confermata con la sentenza n. 26050 del 16 dicembre 2016, i giudici della quinta sezione della Corte di Cassazione sembrano aver di fatto abrogato quel meccanismo mediante il quale, ai soli fini fiscali, all’apertura della successione si sommano le donazioni effettuate in vita dal de cuius ad eredi e legatari a quanto loro trasmesso in forza della successione medesima ( il cd. coacervo del donatum).

 

Finora si è unanimemente ricorso al coacervo per verificare l’eventuale erosione della franchigia, applicando l’imposta di successione sulla parte eccedente, considerando i beni trasmessi sia in vita che mortis causa come un unicum. Approccio che evidentemente riflette la disciplina civilistica che impone di sommare il relictum (detratti i debiti) al donatum, al fine di riunire fittiziamente il patrimonio del de cuius per determinare l’ammontare della quota disponibile da parte di quest’ultimo.

 

I giudici della Cassazione questa volta hanno ragionato in maniera diversa, partendo dalla ragione per la quale nel testo unico delle imposte sulle successioni e sulle donazioni (D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) fu introdotta la norma di cui all’art. 8, comma 4. Tale norma dispone che “il valore netto globale dell’asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto ad eredi e legatari […]”.

 

L’art. 7, cui si fa rinvio, che prevedeva delle aliquote progressive, è stato prima nel 2000 modificato con la previsione di aliquote fisse, poi nel 2006 abrogato. Considerando tale evoluzione normativa, i giudici hanno ritenuto che “il coacervo […] non era finalizzato a ricomprendere nella base imponibile anche il donatum (oggetto di autonoma imposizione), ma unicamente a stabilire una forma di ‘riunione fittizia’ nella massa ereditaria dei beni donati, ai soli fini della determinazione dell’aliquota [progressiva] da applicare per calcolare l’imposta sui beni relitti”. Pertanto, concludono, “si ritiene logica e coerente conseguenza che, eliminata quest’ultima [l’aliquota progressiva] in favore di un sistema ad aliquota fissa sul valore non dell’asse globale ma della quota di eredità o del legato, non vi fosse più spazio per dar luogo al coacervo”.

 

Quindi, coacervo abolito? Franchigia intatta all’apertura della successione? Si vedrà, considerata anche l’opposta posizione dell’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, circ. n. 3 del 22 gennaio 2008, in particolare par. 3.2.3), ribadita nella recentissima predisposizione del modello per l’invio telematico della dichiarazione di successione a partire dal 23 gennaio 2017. Tale modello presenta infatti il quadro “ES – Donazioni e atti a titolo gratuito”, nel quale vanno indicate le donazioni pregresse al fine della determinazione delle franchigie applicabili sulla quota devoluta ad eredi e legatari.

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