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11/12/2014 | Heinz Peter Hager - titolare Hager&Partners
Le persone fisiche (nonché le società semplici e gli enti non commerciali) residenti in Italia che detengono investimenti patrimoniali e finanziari all'estero, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi, ovvero nel quadro RW del modello UNICO. Tale adempimento è previsto all’art. 4 del D.L. 167/1990, che è stato oggetto di recenti modifiche volte a cercare di semplificarne le modalità di compilazione e quindi ridurre il rischio di errori da parte degli investitori. Peraltro, in seguito alle recenti modifiche, gli obblighi di monitoraggio sono stati estesi anche in capo a chi, pur non essendo possessore diretto degli investimenti esteri, risulti tuttavia “titolare effettivo” dell'investimento in base alla normativa sull’antiriciclaggio (ex d.lgs. 231/1997). Sotto il profilo oggettivo, gli obblighi di monitoraggio fiscale riguardano esclusivamente la consistenza delle attività patrimoniali detenute all'estero nel periodo d'imposta di riferimento e senza limite di importo.
Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 del 23/12/2013, l'obbligo di monitoraggio fiscale sussiste anche nel caso in cui gli investimenti esteri presentino <<una capacità produttiva di reddito meramente potenziale e quindi eventuale e lontana nel tempo derivante dall'alienazione, dall'utilizzo nonché dallo sfruttamento del bene, anche senza organizzazione d'impresa>>. Pertanto, le persone fisiche sono comunque tenute ad indicare nel quadro RW anche gli investimenti esteri di natura patrimoniale, come appunto gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza), indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.
In caso di inadempimento degli obblighi di monitoraggio, è prevista l’irrogazione di una sanzione che varia da un minimo del 3% ad un massimo del 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati; tale sanzione è inoltre applicata in misura doppia – con un minimo del 6% ed un massimo del 30% dell’ammontare degli importi non dichiarati – se le opere d’arte sono detenute in paesi a fiscalità privilegiata. Per regolarizzare eventuali omissioni, occorre invece attendere l’emanazione delle nuove norme in materia di voluntary disclosure.
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