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8/27/2014 | Heinz Peter Hager - titolare Hager&Partners
Ai fini delle imposte sui redditi, la vendita di opere d’arte o d’antiquariato da parte di un privato collezionista non è in via di principio soggetta a tassazione. Per essere esclusa da tassazione, tuttavia, la vendita deve innanzitutto essere effettuata da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa. A tal fine occorre pertanto che l’attività di vendita mantenga il requisito di occasionalità; al contrario, laddove la compravendita delle opere dovesse acquisire il carattere di abitualità e sistematicità, i proventi derivanti da tale attività si qualificherebbero come reddito di impresa e sarebbero pertanto assoggettati a tassazione.
A titolo esemplificativo, si può escludere che ricorra l’attività di impresa nel caso in cui un privato venda delle opere d’arte, d’antiquariato o da collezione ricevute in eredità o in donazione. Tale esclusione ricorre, indipendentemente dall’ammontare degli introiti, sia nel caso in cui la vendita sia posta in essere in blocco con un unico atto sia se effettuata in tempi diversi anche nei confronti di più acquirenti, posto che non si tratti di operazioni di acquisto e rivendita svolte sistematicamente, né la persona fisica risulti essersi dotata di una pur minima organizzazione di tipo imprenditoriale.
Una volta esclusa la qualificazione come reddito d'impresa, occorre tuttavia prendere in esame l’eventuale riconducibilità dell’operazione di compravendita delle opere tra i redditi diversi, ed in particolare tra <<i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente>> posto che, secondo il codice civile, tra le attività commerciali sono comprese anche quelle di <<intermediazione nella circolazione dei beni>>. Ora, con riferimento all’esempio precedente, si può escludere che la rivendita di beni ricevuti a titolo di liberalità possa qualificarsi come attività commerciale sia pure occasionale. In tal senso si è espressa la stessa amministrazione finanziaria nella ris. n. 5/2001, in base al presupposto che non sia ravvisabile <<l'elemento dell'intermediazione nello scambio dei beni ma una semplice operazione di dismissione patrimoniale>>.
Più problematico appare il caso in cui la persona fisica abbia acquistato direttamente le opere d’arte allo scopo di rivenderle, sia ai fini della esclusione dalla categoria del reddito di impresa che da quella dei redditi diversi. A riguardo, occorre infatti tenere presente che secondo la giurisprudenza di legittimità e la prassi dell’amministrazione finanziaria, affinché ricorra la figura dell'imprenditore commerciale non è necessario che <<la funzione organizzativa dell'imprenditore costituisca un apparato strumentale fisicamente percepibile, poiché quest'ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore deve essere attribuita anche a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi. E', poi, del tutto irrilevante che l'esercizio dell'impresa si esaurisca in un singolo affare, poiché anche il compimento di un unico affare può costituire impresa quando implichi l'esecuzione di una serie coordinata di atti economici>>.
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