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7/16/2014 | Heinz Peter Hager (*)
Allo scopo di favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, il DL n. 83/2014 ha introdotto il cosiddetto “ArtBonus”. Si tratta del riconoscimento di un credito d’imposta in misura pari al:
Il credito di imposta così determinato vale tuttavia entro una determinata soglia, ovvero nei limiti del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali, e del 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito di impresa.
A titolo esemplificativo, una persona fisica che dichiari un reddito imponibile di Euro 200.000 ed abbia effettuato erogazioni liberali a sostegno della cultura (come di seguito individuate) per Euro 15.000 nel corso del 2014, avrà diritto a scomputare dalle imposte a debito (ad esempio, dall’IRPEF) un importo pari a Euro 9.750 (65% di Euro 15.000). Se invece la persona fisica dichiarasse un reddito imponibile inferiore pari a Euro 60.000, il credito di imposta ammonterebbe a Euro 9.000 (in quanto scatterebbe il tetto del 15% sul reddito imponibile di Euro 60.000). Il credito d’imposta deve essere in ogni caso ripartito in tre quote annuali di pari importo: nell’esempio precedente pertanto la persona fisica potrà scomputare subito un credito di Euro 3.000 – ovvero 1/3 di Euro 9.000 – mentre il restante credito di Euro 6.000 potrà essere detratto nei due anni successivi, e potrà essere utilizzato in compensazione in F24 con qualunque debito tributario.
Ai fini dell’agevolazione rilevano gli interventi di (i) manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; (ii) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica; (iii) realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Per le erogazioni ammesse a beneficiare del c.d. “ArtBonus” non spettano né la detrazione del 19% prevista per le persone fisiche dall’art. 15, lett. h) e i) del TUIR né la deduzione dal reddito di impresa di cui all’art. 100, lett. f) e g), dello stesso decreto.
Si segnala infine che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali dovranno comunicare mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute e provvedere a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali.
(*) Titolare di Hager&Partners, studio di dottori commercialisti
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