Tempo di lettura: 1min
5/13/2020 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario
Con la sentenza del 30 aprile 2020, n. C-565/18 (caso Société Générale), la Corte di Giustizia della Unione Europea ha stabilito che l’imposta italiana sulle transazioni finanziarie (nota come Tobin tax) applicata alle operazioni relative a strumenti finanziari derivati che hanno come titoli “sottostanti” azioni emesse da società con sede in Italia, non costituisce una illegittima restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 del TFUE.
Nello specifico, la Corte non ha rilevato alcuna discriminazione da parte della norma domestica, in quanto l’imposta sui derivati con titoli italiani sottostanti grava sulle parti dell’operazione indipendentemente dal luogo in cui la transazione è conclusa o dallo Stato di residenza di tali parti e dall’eventuale intermediario che interviene nell’esecuzione della stessa, a condizione che gli adempimenti amministrativi e dichiarativi incombenti sui soggetti non residenti non diano luogo ad una disparità di trattamento.
A tal proposito la Corte, ha ritenuto che non si possa riscontrare alcuna restrizione quando: (i) tali obblighi sono imposti in egual misura sia ai residenti che ai non residenti; e (ii) si riferiscono strettamente all'applicazione dell'imposta e sono proporzionati all'obiettivo di garantirne la riscossione.
Accedi a funzionalità esclusive e migliora la tua esperienza di navigazione
Abbonati a prezzi speciali. La rivista sul tuo desk in ufficio
Scopri le categorie