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9/21/2016 | Stefano Massarotto – Facchini Rossi Soci Studio tributario associato
Qual è la tassazione della negoziazione dei “bitcoin”? Con la risoluzione del 2 settembre 2016 n. 72/E l’Agenzia delle Entrate ne chiarisce il regime tributario, in linea con i recenti orientamenti della Corte di Giustizia UE.
I bitcoin sono monete virtuali (o “criptovalute”), accettate dagli operatori come mezzo di pagamento (anche se non emessi da un’autorità monetaria e privi di corso legale) che sono generati e funzionano mediante codici crittografici e calcoli algoritmici. Memorizzati ed utilizzati esclusivamente su “portafogli elettronici” non possono essere oggetto di formale rapporto di deposito o conto corrente. Tali monete virtuali nella sostanza vengono utilizzate come mezzo di pagamento nel regolamento dello scambio di beni e servizi (principalmente per pagamenti tra privati via internet nonché in taluni negozi online che accettano detta valuta), e in operazioni speculative di scambio con valute tradizionali sulla base del tasso di cambio.
In riferimento al trattamento tributario delle operazioni sopra menzionate l’Agenzia specifica come: - ai fini IVA le stesse sono assimilabili alle operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” e pertanto possono usufruire anch’esse del regime di esenzione;
-l’attività di compravendita di bitcoin fatta dalle società per conto della propria clientela è rilevante, ai fini IRES ed IRAP e concorre al netto dei costi, alla formazione dell’imponibile.
Quanto invece alle persone fisiche, che detengono bitcoin al di fuori dell’esercizio di impresa, trova applicazione il principio secondo cui le operazioni a pronti (acquisto e vendita) di valuta non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa.
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