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Mifid II, il test di adeguatezza si complica

4/11/2014 | Redazione Advisor

Occhi puntati sulla product intervention che attribuisce alle autorità di vigilanza il potere di sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora...


L'Italia è promossa sul tema Mifid II, o meglio sulla tutela dell'investitore. Nel corso dell'incontro organizzato da Advisor dal titolo "Consulenti (ex-promotori), sgr, Mifid II: l'Italia è pronta" che si è tenuto il 27 marzo in occasione de Il Salone del risparmio, i partecipanti alla tavola rotonda hanno discusso su quale potrebbe essere l'impatto che la Mifid II avrà sia sul mondo dell'industria (fabbrica prodotto) e sia su quello delle reti di distribuzione di prodotti finanziari. 

 

Ad aprire i lavori ci ha pensato Roberta D'Apice, responsabile legale di Assogestioni che si è soffermata sull'analisi delle norme della Mifid II relative alla tutela dell'investitore presentando le novità più rilevanti in tema di Mifid II e tutela dell'investitore. In particolare D'Apice ha evidenziato come la direttiva europea preveda nuovi requisiti in materia di governance dei prodotti e introduca la cosiddetta product intervention.

 

Nel primo caso, la Mifid II afferma che i prodotti devono essere concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato target di clienti finali e la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari deve essere compatibile con tale target. In pratica le imprese di investimento che realizzano prodotti devono garantire che tali prodotti siano concepiti per rispondere alle esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali all’interno della pertinente categoria di clienti. 

 

Secondo Roberta D'Apice ci si trova di fronte ad una sorta di estensione della valutazione di adeguatezza, che non è più limitata al momento in cui l’intermediario consiglia lo strumento finanziario al cliente ma viene estesa anche alla fase di design del prodotto da parte dell’impresa d’investimento (emittente). Se così non fosse la Mifid II dà potere alle autorità di vigilanza di sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari.

 

Per quanto riguarda, invece, la cosiddetta product intervention la direttiva attribuisce alle autorità di vigilanza il potere di sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora l’impresa di investimento non abbia sviluppato o applicato un processo di approvazione del prodotto efficace o non abbia altrimenti rispettato le disposizioni stabilite nella governance dei prodotti.    

 

Nuovi elementi sono previsti anche per l'informativa ai clienti, la differenziazione tra consulenza indipendente e gestione di portafoglio, la disciplina degli inducement, la remunerazione del personale e la competenza del personale addetto alla consulenza e vendita di prodotti.

 

Nello specifico emerge una regolamentazione che pone al primo posto la tutela del cliente, sia nella fase di design del prodotto, che nel momento del collocamento, il tutto per garantire un continuo della consulenza. Infatti i prodotti devono essere concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato target di clienti finali e la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari deve essere compatibile con tale target.

 

SCOPRI TUTTE LE NOVITA' DELLA MIFID II GRAZIE ALLA PRESENTAZIONE DI ROBERTA D'APICE DESCRITTA IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA DEL SALONE DEL RISPARMIO.

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