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5/2/2023 | Stefano Massarotto – Studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti
Con la Risposta ad interpello n. 309 del 28 aprile 2023 l’Agenzia delle entrate si è occupata, dopo la nota circolare n. 34/2022, di un caso pratico di applicazione della regola di tassazione dei redditi attribuiti a beneficiari residenti in Italia da parte di trust opachi esteri.
Il caso riguardava un “complex” trust statunitense genuinamente non interposto (come emerge dall’istanza in cui risulta che “non esistono rapporti di natura personale o professionale” tra il beneficiario e chi si occupa della gestione del trust). I “complex” trust si differenziano dai “simple” trust perché sono trust opachi, in quanto il trustee ha il potere discrezionale in merito alle distribuzioni di reddito (che possono anche non avvenire, imputando così i profitti al capitale).
Nel caso in esame, è stato rappresentato che il trust era soggetto ad una aliquota nominale di circa il 29%, qualificandosi così come un trust a fiscalità ordinaria: le distribuzioni da parte del trust non rientrano quindi nell'ambito applicativo dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir (che riguarda i trust a “fiscalità privilegiata”), secondo i chiarimenti forniti con circolare n. 34/E del 2022. Ne consegue che le attribuzioni da parte del trust statunitense al beneficiario residente in Italia non danno luogo a tassazione – ai fini delle imposte sui redditi – in capo allo stesso.
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