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Consulenti Finanziari (ex-promotori finanziari)-Fisco, come gestire l’assedio ai patrimoni

10/4/2011 | Leo De Rosa

Si diceva che lo scudo fiscale avrebbe rappresentato l’ultima occasione utile per riportare legalmente in Italia e utilizzare capitali che altrimenti sarebbero rimasti “congelati all’estero” e difficilmente trasmissibili. Si pone ora il problema...


 

Un paio di estati fa si diceva che lo scudo fiscale avrebbe rappresentato l’ultima occasione utile per riportare legalmente in Italia e utilizzare capitali che altrimenti sarebbero rimasti “congelati all’estero” e difficilmente trasmissibili. Si pone ora il problema di come utilizzare quanto rimpatriato, se possibile preservando l’agognata riservatezza, da un fisco che, con il potenziamento dell’accertamento sintetico (spesometro e redditometro) sta diventando, nei confronti di tutti i contribuenti, sempre più occhiuto e ben informato.

 

 

L’accertamento sintetico basato sullo spesometro è una presunzione in virtù della quale il reddito viene determinato sulla base delle spese di qualunque tipo (comprese quelle patrimoniali) sostenute nel periodo di imposta, spese che devono trovare copertura nel reddito dello stesso periodo di imposta in cui sono state sostenute. La reintroduzione dell’elenco clienti e fornitori (sotto forma di comunicazione telematica, da parte del venditore del bene o prestatore del servizio, dei dati dell’operazione, se rilevante ai fini Iva e superiore alla soglia di 3.000/3.600 euro) mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria anche in ambito di imposizione sul reddito. Gli stessi dati consentono infatti l’individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza utili ai fini dell’accertamento sintetico.

 


L’accertamento sintetico basato sul redditometro è invece risultato finora basato sulla disponibilità di determinati elementi individuati dal D.m. 10 settembre 1992, alcuni dei quali (la roulotte ad esempio) ormai decisamente poco indicativi, ma con la manovra del D.L. 78/2010 ne è stata prevista una completa revisione, ancora in corso, al fine di adeguarlo al mutato contesto socio economico dell’ultimo decennio.

 

 

Il “nuovo” redditometro prevede non solo un numero più ampio di indicatori di capacità contributiva e un loro aggiornamento continuo, ma, al fine di “personalizzare” tale strumento sulla base della situazione di ogni contribuente, l’utilizzo di variabili relative allo stato civile e alla localizzazione geografica del contribuente. La determinazione sintetica del reddito è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e non è più necessario che lo scostamento si manifesti per almeno due anni.

 

 

Le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dal periodo d’imposta 2009 (Modello Unico 2010); il risultato è che sempre più spesso ci si troverà nella condizione di dover in qualche modo giustificare il possesso di beni o il sostenimento di spese che denotano un tenore di vita agiato.

Le avvisaglie si sono già avute con le lettere pervenute a migliaia di contribuenti lo scorso mese di giugno, in cui l’Agenzia delle Entrate segnalava la sproporzione fra il reddito dichiarato e alcune tipologie di spese sostenute ritenute segnaletiche.

 

 

Si tratta delle spese sostenute per immobili, quelle per mezzi di trasporto, e quelle per previdenza e assicurazioni. Sotto tiro sono finite anche le operazioni finanziarie quali l’acquisto di titoli o azioni, i conferimenti di denaro in società, gli apporti di denaro in associazione in partecipazione, i movimenti finanziari verso l’estero, l’acquisto presso gallerie d’arte di beni quali quadri, sculture, gioielli e orologi, le spese per il tempo libero (viaggi, circoli esclusivi, centri di benessere, equitazione, spese per l’istruzione di importo superiore a 5.000 euro). 

 

 

La comunicazione, pur suggerendo di valutare il ricorso al ravvedimento operoso (che consente entro settembre 2011 di correggere la dichiarazione 2009 con sanzioni esigue) e ad una “maggiore attenzione” nella compilazione della dichiarazione relativa al 2010 (Unico 2011), da presentare entro settembre 2011, ha solo valore informativo e non richiede risposta. Ma la sensazione di essere entrati (o di poter facilmente entrare) nel mirino, si è fatta sempre più concreta e richiede di capire meglio come ci si possa difendere da eventuali contestazioni e quali suggerimenti sarebbe opportuno tenere presenti alla bisogna.

 

In sostanza, occorrerà fornire la prova che le spese sono avvenute utilizzando redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, come ad esempio redditi forfetari (ad esempio redditi di attività agricola), somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali, finanziamenti, somme derivanti da eredità, donazioni o vincite, risarcimenti danni. Il contribuente dovrà dare prova della fonte (redditualmente rilevante o meno) che ha permesso la spesa e non del “mezzo” di pagamento. Sull’ufficio accertatore è previsto uno specifico obbligo, prima dell’emissione dell’atto di accertamento, di invitare il contribuente per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e successivamente di avviare il procedimento di accertamento con adesione.

 

 

Stante il carattere standardizzato e impersonale dell’accertamento sintetico è dunque opportuno che il contribuente si presenti - di persona o meglio accompagnato dal suo professionista di fiducia - in modo da fornire dati e notizie non a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria, utili auspicabilmente a fare archiviare la pratica. I tempi di reperimento della documentazione necessaria in sede di difesa potrebbero tuttavia non essere immediati e comunque richiedere la necessità di una opportuna preselezione di ciò che è “spendibile” ai fini di contrastare le presunzioni. Conviene dunque muoversi per tempo. Le risultanze dei conti bancari, siano esse fornite dal contribuente o acquisite nel corso di indagini finanziarie da parte dei verificatori assumono un’importanza notevole. Il rischio è che operazioni di cui non si riesce chiaramente a spiegare la motivazione possano essere poste a fondamento di rettifiche per maggiori redditi non dichiarati. 

 

 

Diventa allora fondamentale una ordinata gestione dell’operatività bancaria, separando attività personali da quelle professionali/imprenditoriali, evitando movimentazioni anomale di contanti (difficilmente ricostruibili a distanza di anni) e privilegiando l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. In questo senso si ricorda che il Decreto legge n. 70/2011 recentemente convertito ha escluso dalle comunicazioni telematiche da segnalare ai fini dello spesometro quelle effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, se il pagamento dei corrispettivi è effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all’Anagrafe tributaria (ai sensi dell’art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605). Ove il pagamento venga eseguito con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale sussiste invece l’obbligo di comunicazione dell’operazione in capo al cedente o prestatore del servizio.

 

 

In definitiva tutti i comportamenti afferenti alla detenzione e/o circolazione della ricchezza (anche in chiave successoria) diventano indicatori sensibili della capacità contributiva con conseguente rischio di perdita della riservatezza e possibile aggravio del carico impositivo personale e familiare.

Strategica, in tal senso, quindi diventerà la capacità di pianificare e programmare la composizione quali-quantitativa del patrimonio e le sue modalità di utilizzo e redditività coordinando i risvolti legali e gestendo i cortocircuiti fiscali. 

 

*Leo De Rosa è vicepresidente gruppo di lavoro AIPB sul passaggio generazionale  - Articolo tratto dal mensile ADVISOR

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